Art. 18. Tipologie d'incarico 1. Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti della presente area negoziale come definiti all'art. 1, comma 1(Campo di applicazione) sono le seguenti: I) Incarichi gestionali: a) incarico di direzione di struttura complessa conferito ai sensi dell'art. 20 (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure); b) incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale che e' articolazione interna del dipartimento o del distretto e che include, necessariamente e in via prevalente, la responsabilita' di gestione di risorse umane e strumentali. Ove previsto dagli atti di organizzazione interna, lo stesso puo' comportare, inoltre, la responsabilita' di gestione diretta di risorse finanziarie. E' conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico; c) incarico di direzione di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa che include, necessariamente e in via prevalente, la responsabilita' di gestione di risorse umane e strumentali. E' conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico. L'incarico di direttore di dipartimento di cui al decreto legislativo n. 502/1992 e' conferibile esclusivamente ai direttori delle strutture complesse aggregate nel dipartimento ed e' remunerato con la maggiorazione di retribuzione prevista all'art. 91, comma 12, (Retribuzione di posizione). L'incarico di direzione di presidio ospedaliero di cui al decreto legislativo n. 502/1992 e' equiparato all'incarico di direzione di struttura complessa. L'incarico di direzione di distretto sanitario di cui al decreto legislativo n. 502/1992 e' equiparato, ai fini della retribuzione di posizione di parte fissa, all'incarico di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale, o all'incarico di struttura complessa in base ad una scelta aziendale. II) Incarichi professionali: a) incarico professionale di altissima professionalita': e' un'articolazione funzionale che assicura prestazioni di altissima professionalita' e specializzazione, anche con la collaborazione di risorse umane e l'utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l'uso discrezionale ed appropriato di conoscenze e strumenti specialistici; e' conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico; gli incarichi di questa tipologia, sulla base dell'ampiezza del campo di attivita' di riferimento, si distinguono a loro volta in: a1) incarico di altissima professionalita' a valenza dipartimentale: si tratta di incarico che, pur collocato funzionalmente all'interno di una struttura complessa, rappresenta un punto di riferimento di altissima professionalita' per l'acquisizione, il consolidamento e la diffusione di competenze tecnico-professionali per l'intero dipartimento, all'interno di ambiti specialistici; a2) incarico di altissima professionalita' quale articolazione interna di struttura complessa: si tratta di incarico collocato all'interno di una struttura complessa, che rappresenta un punto di riferimento di altissima specializzazione per l'acquisizione, il consolidamento e la diffusione di competenze tecnico-professionali per le attivita' svolte nella suddetta struttura o di strutture tra loro coordinate, nell'ambito di specifici settori disciplinari; b) incarico professionale di alta specializzazione: e' un'articolazione funzionale che - nell'ambito di una struttura complessa o semplice - assicura prestazioni di alta professionalita' riferite alla disciplina ed alla struttura organizzativa di riferimento e che rappresenta il riferimento per l'acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze e competenze per le attivita' svolte nell'ambito della struttura di appartenenza. E' caratterizzata da funzioni orientate ad una attivita' specifica e prevalente, anche con la collaborazione di risorse umane e l'utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l'uso discrezionale ed appropriato di conoscenze e strumenti specialistici. E' conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico; c) incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo: tale tipologia prevede in modo prevalente responsabilita' tecnico-specialistiche. E' conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico; d) incarico professionale di base conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di attivita' che abbiano superato il periodo di prova: tali incarichi hanno precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilita' nella gestione delle attivita'. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso i momenti di valutazione e verifica di cui all'art. 15, comma 5 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni come disciplinati altresi' dagli art. 58, comma 4 (Effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti da parte dell'organismo indipendente di valutazione) e art. 59 comma 2, lettera a), (Modalita' ed effetti della valutazione positiva delle attivita' professionali svolte e dei risultati raggiunti da parte del Collegio tecnico). 2. A tutti i dirigenti, anche neo-assunti, dopo il periodo di prova, e' conferito un incarico dirigenziale. Ai dirigenti con meno di cinque anni di effettiva anzianita' sono conferiti solo incarichi professionali di base. Ai dirigenti con almeno cinque anni di anzianita' e' invece conferito un incarico, diverso dall'incarico professionale di base, tra quelli di cui al comma 1, paragrafo I, lettera b) e c) e paragrafo II, lettera a) b), c) in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare nonche' alle attitudini e capacita' professionali del singolo dirigente, a seguito di verifica e valutazione positiva da parte del collegio tecnico. 3. La definizione della tipologia degli incarichi di cui al comma 1, par. II, e' una mera elencazione che non configura rapporti di sovra o sotto ordinazione degli incarichi, i quali discendono esclusivamente dall'assetto organizzativo aziendale e dalla graduazione di tutte le tipologie d'incarico. 3-bis. Il numero di posizioni dirigenziali istituibili da ciascuna azienda o ente non puo' superare: a) per gli incarichi professionali di altissima professionalita' di cui al comma 1, par. II, lettera a1): il 3% (arrotondato all'unita' superiore) del numero degli incarichi di natura professionale di cui al comma 1, par II, lettera b) e c); b) per gli incarichi professionali di altissima professionalita' di cui al comma 1, par. II, lettera a2): il 7% (arrotondato all'unita' superiore) del numero degli incarichi di natura professionale di cui al comma 1, par II, lettera b) e c). 4. Nel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi, fermi i requisiti previsti dalle disposizioni legislative in materia, rientrano i periodi di effettiva anzianita' di servizio maturata in qualita' di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre aziende od enti di cui all'art. 1 (Campo di applicazione), nonche' i periodi relativi ad attivita' sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei paesi dell'Unione Europea con o senza soluzione di continuita'. 5. Le diverse tipologie di incarichi non sono cumulabili tra loro fatto salvo il mantenimento della titolarita' della struttura complessa da parte del direttore di dipartimento ai sensi dell'art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni. 6. Il nuovo sistema degli incarichi di cui al presente articolo e i correlati nuovi valori di retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 91, comma 3 (Retribuzione di posizione), sono applicati a decorrere dall'anno successivo a quello di sottoscrizione dell'Ipotesi di CCNL. In prima applicazione, gli incarichi in essere sono automaticamente ricondotti alle nuove tipologie di cui al presente articolo sulla base della seguente tabella di corrispondenze: ===================================================================== | Precedenti tipologie | Nuove tipologie | +==================================+================================+ | | Incarico di direzione di | | |struttura complessa (art. 18, | | Incarico di direzione di |comma 1, par. I, lettera a) | |struttura complessa(1) |(Tipologie d'incarico) | +----------------------------------+--------------------------------+ | Incarico di direzione di | Incarico di direzione di | |struttura semplice(2), nel caso in|struttura semplice a valenza | |cui lo stesso sia stato |dipartimentale o distrettuale | |formalmente qualificato come |(art. 18, comma 1, par. I, | |«incarico a valenza |lettera b) (Tipologie | |dipartimentale» |d'incarico) | +----------------------------------+--------------------------------+ | | Incarico di direzione di | | Incarico di direzione di |struttura semplice (art. 18, | |struttura semplice(2) diverso da |comma 1, par. I, lettera c) | |quello di cui alla riga precedente|(Tipologie d'incarico) | +----------------------------------+--------------------------------+ | Incarico di natura | | |professionale(3), nel caso in cui | Incarico professionale di alta | |lo stesso sia stato formalmente |specializzazione (art. 18, comma| |qualificato come «incarico di alta|1, par II, lettera b) (Tipologie| |specializzazione» |d'incarico) | +----------------------------------+--------------------------------+ | | Incarico professionale, di | | |consulenza, di studio e di | | |ricerca, ispettivo, di verifica | | Incarico di natura |e di controllo (art. 18, comma | |professionale(3) diverso da quello|1, par. II, lettera c) | |di cui alla riga precedente |(Tipologie d'incarico) | +----------------------------------+--------------------------------+ | Incarico di natura | | |professionale(4), i cui titolari | | |hanno maturato i requisiti di cui | | |all'art. 4 del C.C.N.L. dell'8 | | |giugno 2000 (biennio economico | | |2000-2001) Area IV e di cui | | |all'art. 4 del C.C.N.L. dell'8 | Incarico professionale, di | |giugno 2000 (biennio economico |consulenza, di studio e di | |2000-2001) Area III con |ricerca, ispettivo, di verifica | |riferimento alla sola dirigenza |e di controllo (art. 18, comma | |sanitaria e delle professioni |1, par. II, lettera c) | |sanitarie |(Tipologie d'incarico) | +----------------------------------+--------------------------------+ | Incarico di natura | | |professionale(4), i cui titolari | | |non hanno maturato i requisiti di | | |cui all'art. 4 del C.C.N.L. dell'8| | |giugno 2000 (biennio economico | | |2000-2001) Area IV e di cui | | |all'art. 4 del C.C.N.L. dell'8 | | |giugno 2000 (biennio economico | | |2000-2001) Area III con | Incarico professionale di base | |riferimento alla sola dirigenza |(art. 18, comma 1, par. II, | |sanitaria e delle professioni |lettera d) (Tipologie | |sanitarie |d'incarico) | +----------------------------------+--------------------------------+ ______ (1) Art. 27, comma 1, lettera a) del C.C.N.L. 8 giugno 2000 come modificato dall'art. 4 del C.C.N.L. del 6 maggio 2010 (Tipologie d'incarico) dell'area IV; art. 27, comma 1, lettera a) del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000 come modificato dall'art. 4 del C.C.N.L. del 6 maggio 2010 (Tipologie d'incarico) dell'area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (2) Art. 27, comma 1, lettera b) del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000 come modificato dall'art. 4 del C.C.N.L. del 6 maggio 2010 (Tipologie d'incarico) dell'area IV; art. 27, comma 1, lettera b) del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000 come modificato dall'art. 4 del C.C.N.L. del 6 maggio 2010 (Tipologie d'incarico) dell'area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie) (3) Art. 27, comma 1, lettera c) del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000 come modificato dall'art. 4 del C.C.N.L. del 6 maggio 2010 (Tipologie d'incarico) dell'area IV; art. 27, comma 1, lettera c) del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000 come modificato dall'art. 4 del C.C.N.L. del 6 maggio 2010 (Tipologie d'incarico) dell'area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie) (4) Art. 27, comma 1, lettera d) del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000 come modificato dall'art. 4 del C.C.N.L. del 6 maggio 2010 (Tipologie d'incarico) dell'area IV; art. 27, comma 1, lettera d) del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000 come modificato dall'art. 4 del C.C.N.L. del 6 maggio 2010 (Tipologie d'incarico) dell'area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie)