((Art. 18-quater Modifica all'articolo 560 del codice di procedura civile e deroga all'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 1. All'articolo 560, sesto comma, del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione puo' essere attuato dal custode senza l'osservanza delle formalita' di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice puo' autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarita' di terzi, l'intimazione e' rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalita' di cui al periodo precedente. Dell'intimazione e' dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non e' presente, l'intimazione gli e' notificata dal custode. Se l'asporto non e' eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalita' definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma». 2. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le disposizioni introdotte dal comma 2 del predetto articolo 4 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'articolo 560 del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge: «Art. 560 (Modo della custodia). - Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593. Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinche' il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrita'. Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma. Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti. Le modalita' del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569. Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non e' abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. A richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione puo' essere attuato dal custode senza l'osservanza delle formalita' di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice puo' autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarita' di terzi, l'intimazione e' rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalita' di cui al periodo precedente. Dell'intimazione e' dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non e' presente, l'intimazione gli e' notificata dal custode. Se l'asporto non e' eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalita' definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma. Al debitore e' fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non e' autorizzato dal giudice dell'esecuzione. Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato e' abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non puo' mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586.». Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12: «Art. 4 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione). - 1. All'articolo 495 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, le parole «non inferiore a un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a un sesto»; b) al quarto comma, le parole «di trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di quarantotto mesi»; c) al quinto comma, le parole «oltre quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «oltre trenta giorni». 2. L'articolo 560 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 560 (Modo della custodia). - Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593. Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinche' il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrita'. Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma. Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti. Le modalita' del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569. Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non e' abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. Al debitore e' fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non e' autorizzato dal giudice dell'esecuzione. Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato e' abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non puo' mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586". 3. Al primo comma dell'articolo 569 del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Salvo quanto disposto dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta giorni prima dell'udienza, il creditore pignorante e i creditori gia' intervenuti ai sensi dell'articolo 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale e' indicato l'ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all'udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della somma di cui al primo comma dell'articolo 495, il credito resta definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive.». 4. Le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».