Art. 18. Accesso al fascicolo informatico - articoli 17 e 18 dell'Allegato 1 1. I magistrati accedono alle informazioni, agli atti, ai documenti e ai provvedimenti contenuti nei fascicoli informatici di loro competenza, nonche' a tutti i dati relativi alla propria attivita' istituzionale, attraverso la sezione riservata del sito istituzionale denominata «Portale del magistrato», utilizzando le proprie credenziali (username e password). 2. Gli ausiliari del giudice accedono ai servizi di consultazione del fascicolo processuale, nei limiti dell'incarico ricevuto, attraverso una sezione riservata del sito istituzionale denominata «Ausiliari del Giudice», inserendo le proprie credenziali (username e password). La richiesta di credenziali e' effettuata per via telematica utilizzando l'apposita funzione del sito istituzionale. Le credenziali sono rilasciate a mezzo PEC, con le stesse modalita' di seguito previste per i difensori, all'indirizzo risultante da pubblici elenchi e sono disattivate al termine dell'incarico. 3. L'avvocato difensore munito di procura, anche se non costituito in giudizio, puo' richiedere il rilascio delle credenziali di accesso al fascicolo informatico utilizzando l'apposita funzione presente nel Portale dell'Avvocato. Le credenziali, rilasciate con le modalita' indicate nel presente articolo, sono disattivate decorsi sessanta giorni dalla data del rilascio. 4. Ai fini del rilascio delle credenziali di accesso, l'avvocato difensore deve fornire i propri dati identificativi. 5. Le credenziali di accesso sono inviate all'indirizzo PEC del difensore, previa verifica della correttezza dei dati identificativi comunicati. 6. La password comunicata deve essere necessariamente cambiata al primo accesso. 7. I difensori appartenenti agli uffici legali di enti pubblici che abbiano dichiarato al ReGIndE una PEC collettiva, anche al fine di accedere ai fascicoli informatici dei giudizi nei quali assumono il patrocinio, devono comunicare al ReGIndE un indirizzo di PEC personale, con le modalita' specificate in apposita sezione del sito istituzionale. Le credenziali di accesso sono inviate dal S.I.G.A. a tale indirizzo, previa verifica della correttezza dei dati identificativi. 8. Le parti che possono stare in giudizio personalmente possono accedere al S.I.G.A. tramite una apposita sezione riservata del sito istituzionale. La richiesta delle credenziali di accesso (username e password) e' presentata all'Ufficio giudiziario interessato, anche attraverso invio tramite PEC di apposito modulo reso disponibile sul sito istituzionale, ed e' inoltrata dall'Ufficio giudiziario al Segretariato della Giustizia amministrativa mediante l'apposita funzione presente nel sito istituzionale. 9. L'accesso delle parti private e pubbliche abilitate all'accesso al fascicolo processuale tenuto con modalita' informatiche avviene attraverso una sezione riservata del sito istituzionale denominata «Parti», utilizzando apposite credenziali di accesso personale (username e password). Le credenziali sono rilasciate, previa identificazione, alla PEC del soggetto richiedente. 10. Il Segretariato della Giustizia amministrativa fornisce al personale delle Segreterie le credenziali necessarie all'espletamento delle proprie attivita' istituzionali. La richiesta di rilascio delle credenziali di accesso e' presentata con PEC dal Segretario generale dell'ufficio giudiziario o dal Dirigente amministrativo, responsabili della corretta gestione delle credenziali, al Responsabile del SIGA nel rispetto delle direttive impartite dal Segretario generale della Giustizia amministrativa. 11. La password assegnata agli aventi titolo e' efficace per non oltre tre mesi dalla data di rilascio trascorsi i quali deve essere cambiata, ed e' comunque disattivata decorsi sei mesi dalla data del rilascio senza che sia stata utilizzata. 12. Nel caso di scadenza della password o di accesso al S.I.G.A. con password erronea per piu' di tre tentativi, l'accesso al sito e' interdetto e la procedura di accreditamento deve essere ripetuta. 13. Le credenziali di accesso rilasciate per l'accesso al S.I.G.A. sono strettamente personali e sono incedibili. Il titolare delle credenziali e' responsabile del loro uso e risponde per ogni accesso indebito al sistema nonche' per l'eventuale indebita divulgazione a terzi di dati riservati. 14. Gli accessi ai dati processuali del S.I.G.A. sono tracciati da log che sono conservati con modalita' protetta per dieci anni e sono consegnati periodicamente al responsabile per il trattamento dei dati. 15. Diverse modalita' per l'identificazione degli aventi titolo all'accesso e per il rilascio delle relative password possono essere stabilite dal Segretariato generale della giustizia amministrativa. 16. Ulteriori modalita' di autenticazione informatica potranno essere adottate a seguito di evoluzione tecnologica del Sistema secondo le previste procedure di adeguamento dei parametri tecnici. 17. In tutti i casi di cui alla presente disposizione l'accesso, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, e' consentito previa identificazione degli utenti abilitati in conformita' all'articolo 64 del CAD.