Art. 18 
 
         Sospensione di versamenti tributari e contributivi 
 
  1.  Per  i  soggetti  esercenti   attivita'   d'impresa,   arte   o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio  dello  Stato  con  ricavi  o  compensi  non
superiori a 50 milioni di euro nel periodo di  imposta  precedente  a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di
almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020  rispetto  allo  stesso
mese del precedente periodo d'imposta  e  nel  mese  di  aprile  2020
rispetto allo stesso mese  del  precedente  periodo  d'imposta,  sono
sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di  maggio  2020,  i
termini dei versamenti in autoliquidazione relativi: 
    a) alle ritenute alla fonte di cui agli  articoli  23  e  24  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che  i
predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta; 
    b) all'imposta sul valore aggiunto. 
  2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresi',  per  i
mesi di aprile e  di  maggio  2020,  i  termini  dei  versamenti  dei
contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per
l'assicurazione obbligatoria. 
  3.  Per  i  soggetti  esercenti   attivita'   d'impresa,   arte   o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi  superiori
a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente  a  quello  in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che  hanno
subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il
50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto  allo  stesso  mese  del
precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto  allo
stesso  mese  del  precedente  periodo   d'imposta,   sono   sospesi,
rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei
versamenti in autoliquidazione relativi: 
    a) alle ritenute alla fonte di cui agli  articoli  23  e  24  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che  i
predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta; 
    b) all'imposta sul valore aggiunto. 
  4. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresi',  per  i
mesi di aprile e  di  maggio  2020,  i  termini  dei  versamenti  dei
contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per
l'assicurazione obbligatoria. 
  5. I versamenti di cui ai commi da 1 a 4 sono sospesi anche  per  i
soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno
il domicilio  fiscale,  la  sede  legale  o  la  sede  operativa  nel
territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attivita' di impresa,
di arte o professione,  in  data  successiva  al  31  marzo  2019.  I
versamenti di cui alle lettere a) dei predetti commi 1  e  3  nonche'
quelli di cui ai commi 2 e 4 sono altresi' sospesi per gli  enti  non
commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti,  che  svolgono  attivita'  istituzionale  di
interesse generale non in regime d'impresa. 
  6. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul  valore  aggiunto
si applica per i mesi di aprile e  maggio  2020,  a  prescindere  dal
volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai
soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno
il domicilio fiscale, la  sede  legale  o  la  sede  operativa  nelle
province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, ((Piacenza,  Alessandria
e Asti,))  che  hanno  subito  rispettivamente  una  diminuzione  del
fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel  mese  di
marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta
e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso  mese  del  precedente
periodo d'imposta. 
  7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e  6  sono
effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in  un'unica
soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a  un
massimo di 5 rate mensili di pari importo a  decorrere  dal  medesimo
mese di giugno 2020. Non si fa  luogo  al  rimborso  di  quanto  gia'
versato. 
  8. Per i soggetti aventi diritto restano  ferme,  per  il  mese  di
aprile 2020, le disposizioni dell'articolo  61,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, per i mesi di  aprile  2020  e
maggio  2020,  le  disposizioni  dell'articolo  61,  comma   5,   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La ripresa della riscossione  dei
versamenti sospesi resta disciplinata dall'articolo 61, commi 4 e  5,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 
  ((8-bis. I termini per il versamento del  prelievo  erariale  unico
sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a)  e  b),
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio  in
scadenza entro il 30 agosto 2020 sono prorogati al 22 settembre 2020.
Le somme dovute possono essere  versate  con  rate  mensili  di  pari
importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per
giorno; la prima rata e' versata entro il  22  settembre  2020  e  le
successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata  e'  versata
entro il 18 dicembre 2020.)) 
  9. L'INPS, l'INAIL e gli enti  gestori  di  forme  obbligatorie  di
previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994,
n. 509 e 10 febbraio  1996,  n.  103,  comunicano  all'Agenzia  delle
entrate i dati identificativi dei soggetti che  hanno  effettuato  la
sospensione   del   versamento   dei   contributi   previdenziali   e
assistenziali e dei premi di assicurazione  obbligatoria  di  cui  ai
commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli
adempimenti informativi fiscali  previsti  dalla  normativa  vigente,
comunica  ai  predetti  enti  previdenziali  l'esito  dei   riscontri
effettuati  sulla  verifica  dei  requisiti  sul  fatturato   e   sui
corrispettivi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 con modalita' e  termini
definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga  procedura
si applica con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 62,  comma
2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 23 e 24 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi): 
                "Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) 
                1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo  87,
          comma  1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, le societa' e associazioni  indicate
          nell'articolo 5 del  predetto  testo  unico  e  le  persone
          fisiche  che  esercitano  imprese  commerciali,  ai   sensi
          dell'articolo  51  del  citato  testo  unico,   o   imprese
          agricole,  le  persone  fisiche  che  esercitano   arti   e
          professioni,  il  curatore  fallimentare,  il   commissario
          liquidatore   nonche'   il   condominio   quale   sostituto
          d'imposta, i quali corrispondono  somme  e  valori  di  cui
          all'articolo 48 dello stesso testo  unico,  devono  operare
          all'atto del pagamento una ritenuta  a  titolo  di  acconto
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  dovuta  dai
          percipienti, con obbligo di rivalsa . Nel caso  in  cui  la
          ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
          in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti  in  denaro,
          il sostituito e' tenuto a versare  al  sostituto  l'importo
          corrispondente all'ammontare della ritenuta. 
                1-bis  I  soggetti  che   adempiono   agli   obblighi
          contributivi sui  redditi  di  lavoro  dipendente  prestato
          all'estero   di   cui    all'articolo    48,    concernente
          determinazione del  reddito  di  lavoro  dipendente,  comma
          8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, devono  in  ogni  caso  operare  le  relative
          ritenute. 
                2. La ritenuta da operare e' determinata: 
                  a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori,
          di cui all'articolo 48 del testo unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  esclusi   quelli
          indicati alle successive lettere b) e  c),  corrisposti  in
          ciascun periodo di paga, con le aliquote  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo  di
          paga  i  corrispondenti  scaglioni  annui  di  reddito   ed
          effettuando le detrazioni previste negli articoli 12  e  13
          del citato testo unico, rapportate al  periodo  stesso.  Le
          detrazioni di cui all'articolo 12 del  citato  testo  unico
          sono riconosciute se  il  percipiente  dichiara  di  avervi
          diritto, indica  le  condizioni  di  spettanza,  il  codice
          fiscale dei  soggetti  per  i  quali  si  usufruisce  delle
          detrazioni e si impegna  a  comunicare  tempestivamente  le
          eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per
          i  periodi  di  imposta   successivi.   L'omissione   della
          comunicazione    relativa    alle    variazioni    comporta
          l'applicazione delle sanzioni previste  dall'  articolo  11
          del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  e
          successive modificazioni; 
                  b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
          stessa natura, con le  aliquote  dell'imposta  sul  reddito
          delle   persone   fisiche,   ragguagliando   a    mese    i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito; 
                  c) sugli  emolumenti  arretrati  relativi  ad  anni
          precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del
          citato testo unico, con i criteri di cui  all'articolo  18,
          dello  stesso   testo   unico,   intendendo   per   reddito
          complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro
          dipendente corrisposti  dal  sostituto  al  sostituito  nel
          biennio  precedente,  effettuando  le  detrazioni  previste
          negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico; 
                  d) sulla parte imponibile del trattamento  di  fine
          rapporto e delle  indennita'  equipollenti  e  delle  altre
          indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
          a),  del  citato  testo  unico  con  i   criteri   di   cui
          all'articolo 17 dello stesso testo unico; 
                  d-bis) 
                  e) sulla parte imponibile delle somme e dei  valori
          di  cui  all'articolo  48,  del  citato  testo  unico,  non
          compresi nell'articolo  16,  comma  1,  lettera  a),  dello
          stesso testo unico, corrisposti agli eredi  del  lavoratore
          dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione
          di reddito. 
                3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
          entro il 28 febbraio dell'anno successivo  e,  in  caso  di
          cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
          il conguaglio tra le  ritenute  operate  sulle  somme  e  i
          valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
          dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti  stessi,
          tenendo conto delle detrazioni  eventualmente  spettanti  a
          norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
          norma  dell'articolo  15  dello  stesso  testo   unico,   e
          successive modificazioni, per oneri a fronte dei  quali  il
          datore  di  lavoro  ha  effettuato   trattenute,   nonche',
          limitatamente agli oneri di cui al comma 1,  lettere  c)  e
          f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita'  a
          contratti collettivi o ad accordi e regolamenti  aziendali.
          In caso  di  incapienza  delle  retribuzioni  a  subire  il
          prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine
          anno  entro  il  28  febbraio  dell'anno   successivo,   il
          sostituito puo' dichiarare per  iscritto  al  sostituto  di
          volergli versare  l'importo  corrispondente  alle  ritenute
          ancora dovute, ovvero,  di  autorizzarlo  a  effettuare  il
          prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga  successivi
          al secondo dello stesso periodo di imposta.  Sugli  importi
          di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse  in
          ragione dello 0,50 per cento mensile, che e'  trattenuto  e
          versato nei termini e con  le  modalita'  previste  per  le
          somme cui  si  riferisce.  L'importo  che  al  termine  del
          periodo d'imposta non e' stato  trattenuto  per  cessazione
          del rapporto di lavoro o per incapienza delle  retribuzioni
          deve essere comunicato all'interessato che deve  provvedere
          al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo.  Se
          alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono
          somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate  a
          titolo  definitivo  sono  ammesse  in  detrazione  fino   a
          concorrenza  dell'imposta  relativa  ai  predetti   redditi
          prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente
          si applica anche nell'ipotesi in cui le somme  o  i  valori
          prodotti all'estero abbiano concorso a formare  il  reddito
          di lavoro dipendente in periodi  d'imposta  precedenti.  Se
          concorrono  redditi  prodotti  in  piu'  Stati  esteri   la
          detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. 
                4.  Ai  fini  del  compimento  delle  operazioni   di
          conguaglio di fine anno  il  sostituito  puo'  chiedere  al
          sostituto di tenere  conto  anche  dei  redditi  di  lavoro
          dipendente, o assimilati a  quelli  di  lavoro  dipendente,
          percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti.  A
          tal  fine  il  sostituito  deve  consegnare  al   sostituto
          d'imposta, entro il 12 del  mese  di  gennaio  del  periodo
          d'imposta successivo a quello in cui sono stati  percepiti,
          la certificazione unica concernente  i  redditi  di  lavoro
          dipendente, o assimilati a  quelli  di  lavoro  dipendente,
          erogati da  altri  soggetti,  compresi  quelli  erogati  da
          soggetti non obbligati  ad  effettuare  le  ritenute  .  La
          presente  disposizione  non  si  applica  ai  soggetti  che
          corrispondono trattamenti pensionistici. 
                5. " 
                "Art. 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di
          lavoro dipendente) 
                1. I soggetti indicati nel comma 1, dell'articolo 23,
          che corrispondono redditi di cui all'articolo 47, comma  1,
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, devono operare all'atto del pagamento degli stessi,
          con obbligo di rivalsa, una ritenuta a  titolo  di  acconto
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla  parte
          imponibile  di   detti   redditi,   determinata   a   norma
          dell'articolo 48-bis del predetto testo unico. Nel caso  in
          cui la ritenuta da operare sui predetti redditi  non  trovi
          capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in
          denaro, il sostituito e'  tenuto  a  versare  al  sostituto
          l'importo corrispondente all'ammontare della  ritenuta.  Si
          applicano, in quanto  compatibili,  tutte  le  disposizioni
          dell'articolo 23 e, in particolare, i commi 2, 3 e 4. Sulla
          parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 16,  comma
          1, lettera c), del medesimo testo  unico,  la  ritenuta  e'
          operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento. 
                1-bis. Sulla parte imponibile  dei  compensi  di  cui
          all'articolo 48-bis, comma 1,  lettera  d-bis),  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e'
          operata una ritenuta  a  titolo  d'imposta  con  l'aliquota
          prevista per il  primo  scaglione  di  reddito,  maggiorata
          delle addizionali vigenti. 
                1-ter Sulla  parte  imponibile  dei  redditi  di  cui
          all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  in
          materia  di  redditi  assimilati   a   quelli   di   lavoro
          dipendente, corrisposti  a  soggetti  non  residenti,  deve
          essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura
          del 30 per cento. 
                1-quater. Sulla parte  imponibile  delle  prestazioni
          pensionistiche complementari di cui all'articolo 50,  comma
          1, lettera h-bis) del TUIR  e'  operata  una  ritenuta  con
          l'aliquota stabilita dagli articoli 11  e  14  del  decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 
                2." 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  61  del   citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
                "Art. 61 Sospensione dei versamenti  delle  ritenute,
          dei contributi previdenziali e assistenziali  e  dei  premi
          per l'assicurazione obbligatoria 
                1. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020,  n.
          9, al comma 1,  lettera  a),  le  parole  "24  e  29"  sono
          sostituite da "e 24"; 
                2. Le disposizioni di cui all'articolo  8,  comma  1,
          del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai
          seguenti soggetti: 
                  a)  federazioni   sportive   nazionali,   enti   di
          promozione  sportiva,  associazioni  e  societa'  sportive,
          professionistiche e dilettantistiche, nonche' soggetti  che
          gestiscono  stadi,  impianti  sportivi,  palestre,  club  e
          strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi,
          piscine e centri natatori; 
                  b)  soggetti  che  gestiscono   teatri,   sale   da
          concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi  di
          biglietteria   e   le   attivita'    di    supporto    alle
          rappresentazioni artistiche, nonche'  discoteche,  sale  da
          ballo, nightclub, sale gioco e biliardi; 
                  c) soggetti che gestiscono ricevitorie  del  lotto,
          lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e
          apparecchi correlati; 
                  d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi,
          ivi compresi  quelli  di  carattere  artistico,  culturale,
          ludico, sportivo e religioso; 
                  e)   soggetti   che   gestiscono    attivita'    di
          ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; 
                  f)  soggetti  che  gestiscono  musei,  biblioteche,
          archivi, luoghi e monumenti storici, nonche' orti botanici,
          giardini zoologici e riserve naturali; 
                  g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi  di
          assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi  e
          scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo
          grado, corsi di formazione professionale, scuole  di  vela,
          di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o  patenti
          commerciali, scuole di guida professionale per autisti; 
                  h) soggetti che svolgono  attivita'  di  assistenza
          sociale non residenziale per anziani e disabili; 
                  i) aziende termali di cui  alla  legge  24  ottobre
          2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; 
                  l) soggetti che gestiscono  parchi  divertimento  o
          parchi tematici; 
                  m) soggetti che  gestiscono  stazioni  di  autobus,
          ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; 
                  n) soggetti che  gestiscono  servizi  di  trasporto
          merci e trasporto passeggeri terrestre,  aereo,  marittimo,
          fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la  gestione  di
          funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; 
                  o) soggetti che gestiscono servizi di  noleggio  di
          mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale,  lacuale
          e lagunare; 
                  p) soggetti che gestiscono servizi di  noleggio  di
          attrezzature sportive e ricreative ovvero  di  strutture  e
          attrezzature per manifestazioni e spettacoli; 
                  q) soggetti  che  svolgono  attivita'  di  guida  e
          assistenza turistica; 
                  r) alle organizzazioni non  lucrative  di  utilita'
          sociale di cui all'articolo 10, del decreto  legislativo  4
          dicembre 1997, n. 460  iscritte  negli  appositi  registri,
          alle organizzazioni di volontariato iscritte  nei  registri
          regionali e delle province autonome di cui  alla  legge  11
          agosto 1991, n. 266,  e  alle  associazioni  di  promozione
          sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e  delle
          province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7
          della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via
          esclusiva o principale, una o piu' attivita'  di  interesse
          generale previste dall'articolo  5,  comma  1  del  decreto
          legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 
                3. Per le imprese turistico recettive, le agenzie  di
          viaggio e  turismo  ed  i  tour  operator,  nonche'  per  i
          soggetti di cui  al  comma  2,  i  termini  dei  versamenti
          relativi all'imposta sul valore aggiunto  in  scadenza  nel
          mese di marzo 2020 sono sospesi. 
                4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2  e  3  e
          dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2  marzo  2020,
          n. 9, sono effettuati, senza  applicazione  di  sanzioni  e
          interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020  o
          mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate  mensili
          di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si
          fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
                5. Le federazioni sportive  nazionali,  gli  enti  di
          promozione  sportiva,  le  associazioni   e   le   societa'
          sportive, professionistiche e dilettantistiche, di  cui  al
          comma 2, lettera a), applicano la  sospensione  di  cui  al
          medesimo comma fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi
          ai sensi del  periodo  precedente  sono  effettuati,  senza
          applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione
          entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a  un
          massimo di 5 rate mensili di pari importo a  decorrere  dal
          mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di  quanto
          gia' versato." 
              Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo  110  del
          regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773  (Approvazione  del
          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): 
                "6. Si considerano apparecchi  idonei  per  il  gioco
          lecito: 
                  a) quelli che, dotati di attestato  di  conformita'
          alle  disposizioni   vigenti   rilasciato   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei Monopoli di Stato e  obbligatoriamente  collegati  alla
          rete telematica di cui all'articolo 14-bis,  comma  4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          640,  e   successive   modificazioni,   si   attivano   con
          l'introduzione di  moneta  metallica  ovvero  con  appositi
          strumenti   di   pagamento   elettronico    definiti    con
          provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
          Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,  nei  quali
          insieme  con  l'elemento  aleatorio  sono  presenti   anche
          elementi  di  abilita',  che  consentono  al  giocatore  la
          possibilita' di scegliere,  all'avvio  o  nel  corso  della
          partita, la propria strategia,  selezionando  appositamente
          le opzioni di gara  ritenute  piu'  favorevoli  tra  quelle
          proposte dal gioco, il costo della  partita  non  supera  1
          euro, la durata minima della partita e' di quattro  secondi
          e che distribuiscono vincite in denaro,  ciascuna  comunque
          di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.
          Le  vincite,  computate  dall'apparecchio   in   modo   non
          predeterminabile su un ciclo complessivo  di  non  piu'  di
          140.000 partite, devono risultare non inferiori al  75  per
          cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
          possono riprodurre il gioco del poker  o  comunque  le  sue
          regole fondamentali; 
                  a-bis)    con    provvedimento    del     Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei Monopoli di Stato puo' essere prevista la verifica  dei
          singoli apparecchi di cui alla lettera a); 
                  b) quelli, facenti parte della rete  telematica  di
          cui  all'articolo  14-bis,  comma  4,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  640,  e
          successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in
          presenza di un collegamento ad un sistema  di  elaborazione
          della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del
          Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il
          Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono
          definiti, tenendo  conto  delle  specifiche  condizioni  di
          mercato: 
                    1) il  costo  e  le  modalita'  di  pagamento  di
          ciascuna partita; 
                    2)  la  percentuale  minima  della  raccolta   da
          destinare a vincite; 
                    3)  l'importo   massimo   e   le   modalita'   di
          riscossione delle vincite; 
                    4)  le  specifiche  di  immodificabilita'  e   di
          sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a  cui
          tali apparecchi sono connessi; 
                    5)  le  soluzioni  di  responsabilizzazione   del
          giocatore da adottare sugli apparecchi; 
                    6)  le  tipologie  e  le  caratteristiche   degli
          esercizi pubblici e  degli  altri  punti  autorizzati  alla
          raccolta di giochi nei quali possono essere installati  gli
          apparecchi di cui alla presente lettera." 
              Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  509  recante
          "Attuazione della delega conferita dall'art. 1,  comma  32,
          della legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  in  materia  di
          trasformazione  in  persone  giuridiche  private  di   enti
          gestori di forme obbligatorie di previdenza  e  assistenza"
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 1994, n. 196. 
              Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 recante
          "Attuazione della delega conferita dall'art. 2,  comma  25,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335,  in  materia  di  tutela
          previdenziale  obbligatoria  dei  soggetti   che   svolgono
          attivita' autonoma di  libera  professione"  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 2 marzo 1996, n. 52, S.O. 
              Si riporta il testo del comma 2  dell'articolo  62  del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18: 
                "Art. 62 Sospensione dei termini degli adempimenti  e
          dei versamenti fiscali e contributivi 
                1. Omissis 
                2. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte
          o professione che  hanno  il  domicilio  fiscale,  la  sede
          legale o la sede operativa nel territorio dello  Stato  con
          ricavi o compensi non superiori a 2  milioni  di  euro  nel
          periodo di imposta precedente a quello in corso  alla  data
          di entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge,  sono
          sospesi i versamenti da autoliquidazione  che  scadono  nel
          periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020: 
                  a) relativi alle ritenute alla fonte  di  cui  agli
          articoli  23  e  24  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  alle  trattenute
          relative  all'addizionale  regionale  e  comunale,  che   i
          predetti  soggetti  operano  in   qualita'   di   sostituti
          d'imposta; 
                  b) relativi all'imposta sul valore aggiunto; 
                  c)   relativi   ai   contributi   previdenziali   e
          assistenziali,   e    ai    premi    per    l'assicurazione
          obbligatoria."