Art. 18 
 
 
                      Direzione generale Musei 
 
  1. La Direzione generale Musei cura le collezioni dei musei  e  dei
luoghi della cultura  statali,  con  riferimento  alle  politiche  di
acquisizione, prestito, catalogazione,  fruizione  e  valorizzazione.
Sovraintende al sistema museale nazionale  e  coordina  le  direzioni
regionali Musei. Svolge altresi' funzioni e compiti di valorizzazione
del  patrimonio  culturale,  in   conformita'   a   quanto   disposto
dall'articolo 6 del Codice, con  riguardo  a  tutti  gli  istituti  e
luoghi della cultura di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, del Codice
medesimo, che siano di pertinenza  dello  Stato  o  costituiti  dallo
Stato.  La  Direzione  generale  esercita  i  poteri  di   direzione,
indirizzo,  coordinamento,  controllo  e,  in  caso  di   necessita',
informato il  Segretario  generale,  avocazione  e  sostituzione  con
riferimento alle attivita' svolte dalle direzioni regionali  Musei  e
dai direttori degli istituti e musei di cui all'articolo 33, comma 3,
lettera b), ad eccezione di quello di cui  al  numero  2),  anche  su
proposta del Segretario regionale. 
  2. Il Direttore generale, in particolare: 
    a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi
annuali e pluriennali  di  intervento  proposti  dai  titolari  degli
uffici dirigenziali periferici e dai segretari regionali, sulla  base
dei  dati  del  monitoraggio  dei  flussi  finanziari  forniti  dalla
Direzione  generale  Organizzazione  e   dalla   Direzione   generale
Bilancio; 
    b)  cura  la  promozione,  anche  su   richiesta   degli   uffici
interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi  culturali  con
istituzioni dotate  di  adeguato  prestigio,  italiane  e  straniere,
finalizzati alla organizzazione di mostre  o  esposizioni,  ai  sensi
dell'articolo 67, comma 1, lettera d),  del  Codice,  e  ne  assicura
l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare
la circolazione internazionale delle opere d'arte  interessate  dalle
manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo I
della parte seconda del Codice; 
    c) cura i diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato
dalle mostre, esposizioni o eventi di cui alla lettera b); 
    d) stabilisce, sentiti i competenti organi consultivi, criteri  e
linee guida per la ricezione in comodato o in  deposito,  di  cose  o
beni  da  parte  di  istituti  e  luoghi  della  cultura,  ai   sensi
dell'articolo 44 del Codice, e fornisce, a richiesta,  il  necessario
supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione  dei  relativi
atti; 
    e) svolge  funzioni  di  indirizzo  e  controllo  in  materia  di
valorizzazione del patrimonio  culturale  statale,  individuando  gli
strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione  e
alle realta' territoriali in essi coinvolte;  cura  il  coordinamento
con le Regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed
offre   il    necessario    sostegno    tecnico-amministrativo    per
l'elaborazione  dei  criteri  di  gestione,  anche  integrata,  delle
attivita' di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112  e  115  del
Codice; elabora linee  guida,  in  conformita'  con  i  piu'  elevati
standard  internazionali,  per  la  individuazione  delle  forme   di
gestione delle attivita' di valorizzazione,  ai  sensi  dell'articolo
115 del Codice; 
    f) elabora modelli di  atti  per  la  costituzione  dei  soggetti
giuridici previsti dall'articolo 112, comma 5, del Codice,  favorendo
altresi' la partecipazione del Ministero ad associazioni, fondazioni,
consorzi o societa' per la gestione  e  la  valorizzazione  dei  beni
culturali;  cura   altresi',   nell'esercizio   delle   funzioni   di
valorizzazione,  raccordandosi  con  il  Segretariato  generale,   la
predisposizione di modelli di bandi di gara e di convenzioni-tipo per
l'affidamento dei servizi per il pubblico; 
    g)  cura,  anche  tramite  le  Direzioni  regionali   Musei,   la
predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-Regioni
in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, degli  accordi
per  la  valorizzazione  integrata  dei   beni   culturali   previsti
all'articolo 112, comma 4, del Codice, e degli accordi tra lo  Stato,
le  Regioni,  gli  altri  enti  pubblici  territoriali  e  i  privati
interessati, nonche' le associazioni  culturali  o  di  volontariato,
dotate di adeguati requisiti, che abbiano per  statuto  finalita'  di
promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali,  per  la
gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo
articolo 112; 
    h) assicura il supporto per la predisposizione e  l'aggiornamento
periodico dei livelli minimi uniformi di qualita' delle attivita'  di
valorizzazione ai sensi  dell'articolo  114  del  Codice  e  provvede
all'incremento   della   qualita'   degli   inerenti   servizi   resi
dall'amministrazione, al monitoraggio e alla  revisione  della  carta
dei servizi, anche con riguardo ai servizi per il  pubblico  resi  in
tutti  gli  istituti  ed  i  luoghi  della  cultura  dipendenti   dal
Ministero; predispone altresi' linee guida per la gestione dei musei,
in conformita' con gli standard elaborati dall'International  Council
of Museums (ICOM), e ne verifica  il  rispetto  da  parte  dei  musei
statali; 
    i) elabora,  avvalendosi  delle  banche  dati  predisposte  dalla
Direzione   generale   Organizzazione,   parametri   qualitativi    e
quantitativi, procedure e modelli informatici diretti a  valutare  la
gestione degli istituti  e  dei  luoghi  della  cultura  statali,  in
termini di economicita', efficienza ed efficacia, nonche' di qualita'
dei servizi di fruizione e di valorizzazione erogati; 
    l)  assicura  comunque,  tramite  gli   uffici   periferici   del
Ministero, che le attivita' di valorizzazione siano  compatibili  con
le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6  e
i criteri di cui all'articolo 116 del Codice; 
    m) al fine di assicurare la  valorizzazione  dei  beni  culturali
mobili dello Stato, sia  esposti,  sia  custoditi  nei  depositi,  il
Direttore generale Musei, sulla base degli  indirizzi  del  Ministro,
puo' autorizzare, d'ufficio o su richiesta  dei  direttori  regionali
Musei o dei direttori  degli  istituti,  musei  o  luoghi  dotati  di
autonomia speciale interessati, l'assegnazione di beni  culturali  da
un istituto o luogo della cultura statale a un  altro,  nel  rispetto
comunque  di  eventuali  previsioni   contrattuali   riguardanti   la
destinazione dei beni; 
    n) adotta i provvedimenti in materia di acquisti di cose  o  beni
culturali, secondo le modalita' di  cui  all'articolo  21  del  Regio
decreto 30  gennaio  1913,  n.  363,  sentiti  i  direttori  generali
competenti per  materia  e  previo  parere  del  competente  Comitato
tecnico-scientifico; 
    o) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono
esposti  i  beni  culturali  dei  quali  sia  stata  autorizzata   la
partecipazione a mostre od esposizioni, sul  territorio  nazionale  o
all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice; 
    p) elabora, sentite le direzioni generali competenti per materia,
linee guida  in  materia  di  orari  di  apertura,  bigliettazione  e
politiche dei prezzi per l'accesso ai musei e ai luoghi della cultura
statali, anche in  forma  integrata,  nell'ambito  degli  accordi  di
fruizione o di valorizzazione di cui agli  articoli  102  e  112  del
Codice; 
    q) promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e
altri soggetti pubblici e privati, la costituzione  di  reti  museali
per la gestione integrata e il coordinamento dell'attivita' dei musei
e dei luoghi della cultura nell'ambito dello  stesso  territorio;  al
medesimo fine, favorisce la costituzione, ai sensi degli articoli 112
e 115 del Codice, di fondazioni museali aperte alla partecipazione di
soggetti  pubblici  e  privati;  individua  altresi',   secondo   gli
indirizzi e i criteri dettati dal  Ministro  e  sentiti  i  direttori
regionali Musei, i musei e i luoghi  della  cultura  da  affidare  in
gestione indiretta a soggetti privati ai sensi dell'articolo 115  del
Codice; 
    r)  propone  al   Direttore   generale   Bilancio,   sulla   base
dell'istruttoria  elaborata   sentiti   i   titolari   degli   uffici
dirigenziali di livello generale  periferici  del  Ministero  di  cui
all'articolo 33, gli interventi diretti al  riequilibrio  finanziario
tra gli istituti  e  i  luoghi  della  cultura  statali,  nonche'  il
reintegro degli stanziamenti di bilancio dello  stato  di  previsione
della spesa del Ministero,  di  cui  all'articolo  2,  comma  8,  del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2011, n. 75; 
    s) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, e ai
fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali  ivi  previste,  il
rilevante interesse culturale o scientifico di mostre  o  esposizioni
di beni culturali, anche nel  rispetto  degli  accordi  di  cui  alla
lettera b), e delle linee guida di cui alla lettera  u),  sentite  le
direzioni generali  competenti  e  fatte  salve,  in  ogni  caso,  le
prioritarie esigenze della tutela; 
    t)  coadiuva  la  Direzione  generale   Bilancio   nel   favorire
l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a  sostegno
della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti
e i luoghi della cultura e gli enti  locali;  a  tal  fine,  promuove
progetti di  sensibilizzazione  e  specifiche  campagne  di  raccolta
fondi, anche attraverso le modalita' di finanziamento collettivo; 
    u) coordina l'elaborazione  del  progetto  culturale  di  ciascun
museo  all'interno  del  sistema  nazionale,  in  modo  da  garantire
omogeneita' e specificita' di ogni museo, favorendo la loro  funzione
di luoghi vitali, inclusivi, capaci di promuovere lo  sviluppo  della
cultura;  elabora   altresi'   linee   guida   per   lo   svolgimento
dell'attivita' di valorizzazione  di  competenza  del  Ministero,  in
conformita'  con  i  piu'  elevati  standard  internazionali,   nella
gestione  e  nella  comunicazione,   nell'innovazione   didattica   e
tecnologica,  favorendo  la  partecipazione  attiva  degli  utenti  e
garantendo  effettive  esperienze  di  conoscenza   e   di   pubblico
godimento; 
    v) assicura per tutti gli istituti e luoghi della cultura statali
l'adempimento degli obblighi in materia di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni di cui al  decreto  legislativo  14  marzo
2013, n. 33, con  particolare  riguardo  ai  bilanci  degli  istituti
dotati di autonomia; redige e pubblica altresi' un  rapporto  annuale
sulla gestione dei servizi per il pubblico presso gli  istituti  e  i
luoghi della cultura; 
    z) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione
generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di
vigilanza,   su   ogni   soggetto   giuridico   costituito   con   la
partecipazione del Ministero per finalita' attinenti agli  ambiti  di
competenza della Direzione generale. 
  3. La Direzione generale Musei esercita, d'intesa con la  Direzione
generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, la
vigilanza sui musei e sui parchi  archeologici  dotati  di  autonomia
speciale di cui all'articolo 33, comma 3, e  ne  approva  i  relativi
bilanci e  conti  consuntivi,  su  parere  conforme  della  Direzione
generale Bilancio. La Direzione generale assegna, altresi',  d'intesa
con la Direzione generale Organizzazione e con la Direzione  generale
Bilancio, le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti. 
  4.   La   Direzione   generale   Musei   costituisce   centro    di
responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo  21,  comma  2,
della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  ed  e'  responsabile  per
l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. 
  5.  La  Direzione  generale  Musei  si  articola  in   due   uffici
dirigenziali di livello non generale centrali, nonche' in non piu' di
venti direzioni regionali Musei, con competenze su una o piu' Regioni
o su una citta' metropolitana, uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale periferici, individuati ai  sensi  dell'articolo  17,  comma
4-bis,  lettera  e),  della  legge  23  agosto  1988,   n.   400,   e
dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo  30  luglio
1999, n. 300. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta il testo degli articoli 6, 44,  102,  114,
          115, 116 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  febbraio  2004,  n.
          45, S.O.: 
              «Art. 6 (Valorizzazione del patrimonio culturale). - 1.
          La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni  e
          nella disciplina delle attivita' dirette  a  promuovere  la
          conoscenza del patrimonio  culturale  e  ad  assicurare  le
          migliori condizioni di utilizzazione e  fruizione  pubblica
          del  patrimonio  stesso,  anche  da  parte  delle   persone
          diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della
          cultura. Essa comprende anche la promozione ed il  sostegno
          degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.
          In riferimento al paesaggio,  la  valorizzazione  comprende
          altresi' la riqualificazione degli immobili  e  delle  aree
          sottoposti a tutela  compromessi  o  degradati,  ovvero  la
          realizzazione di nuovi  valori  paesaggistici  coerenti  ed
          integrati. 
              2. La valorizzazione e' attuata  in  forme  compatibili
          con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze. 
              3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione
          dei   soggetti   privati,   singoli   o   associati,   alla
          valorizzazione del patrimonio culturale.» 
              «Art. 44 (Comodato e deposito di beni culturali). -  1.
          I direttori degli archivi e degli istituti che  abbiano  in
          amministrazione  o  in  deposito  raccolte   o   collezioni
          artistiche, archeologiche,  bibliografiche  e  scientifiche
          possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo
          assenso del competente organo ministeriale, beni  culturali
          mobili al fine di consentirne la fruizione da  parte  della
          collettivita', qualora si tratti  di  beni  di  particolare
          pregio o che rappresentino significative integrazioni delle
          collezioni pubbliche e purche' la loro  custodia  presso  i
          pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa. 
              2. Il comodato non puo' avere durata inferiore a cinque
          anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari
          a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti  non
          abbia comunicato all'altra  la  disdetta  almeno  due  mesi
          prima  della  scadenza  del  termine.  Anche  prima   della
          scadenza le  parti  possono  risolvere  consensualmente  il
          comodato. 
              3. I direttori adottano ogni misura necessaria  per  la
          conservazione  dei  beni  ricevuti  in  comodato,   dandone
          comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico
          del Ministero. 
              4.  I  beni   sono   protetti   da   idonea   copertura
          assicurativa a carico del Ministero.  L'assicurazione  puo'
          essere sostituita dall'assunzione dei  relativi  rischi  da
          parte dello Stato, ai sensi dell'art. 48, comma 5. 
              5. I direttori possono ricevere altresi'  in  deposito,
          previo assenso del  competente  organo  ministeriale,  beni
          culturali  appartenenti  ad  enti  pubblici.  Le  spese  di
          conservazione e custodia specificamente  riferite  ai  beni
          depositati sono a carico degli enti depositanti, salvo  che
          le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano,  in
          tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in  ragione
          del particolare  pregio  dei  beni  e  del  rispetto  degli
          obblighi di conservazione da parte  dell'ente  depositante.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              6. Per quanto non espressamente previsto  dal  presente
          articolo,  si  applicano  le  disposizioni  in  materia  di
          comodato e di deposito.» 
              «Art. 102 (Fruizione degli istituti e dei luoghi  della
          cultura di  appartenenza  pubblica).  -  1.  Lo  Stato,  le
          regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro
          ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni
          presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'art. 101,
          nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente
          codice. 
              2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1,  la
          legislazione regionale disciplina  la  fruizione  dei  beni
          presenti negli istituti e  nei  luoghi  della  cultura  non
          appartenenti  allo  Stato  o  dei  quali  lo  Stato   abbia
          trasferito la disponibilita'  sulla  base  della  normativa
          vigente. 
              3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori
          degli  istituti  e  dei  luoghi  di  cui  all'art.  101  e'
          assicurata, secondo le disposizioni  del  presente  Titolo,
          compatibilmente   con   lo    svolgimento    degli    scopi
          istituzionali cui detti beni sono destinati. 
              4. Al fine di coordinare, armonizzare ed  integrare  la
          fruizione relativamente agli istituti ed  ai  luoghi  della
          cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e  per  esso  il
          Ministero,  le  regioni   e   gli   altri   enti   pubblici
          territoriali  definiscono  accordi  nell'ambito  e  con  le
          procedure dell'art. 112. In  assenza  di  accordo,  ciascun
          soggetto pubblico e' tenuto a garantire  la  fruizione  dei
          beni di cui ha comunque la disponibilita'. 
              5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il  Ministero
          puo' altresi' trasferire alle regioni  e  agli  altri  enti
          pubblici   territoriali,   in   base   ai    principi    di
          sussidiarieta',   differenziazione   ed   adeguatezza,   la
          disponibilita' di istituti e luoghi della cultura, al  fine
          di assicurare un'adeguata fruizione  e  valorizzazione  dei
          beni ivi presenti.» 
              «Art. 114 (Livelli di qualita' della valorizzazione). -
          1. Il Ministero, le  regioni  e  gli  altri  enti  pubblici
          territoriali, anche  con  il  concorso  delle  universita',
          fissano  i  livelli  minimi  uniformi  di  qualita'   delle
          attivita' di valorizzazione su beni di pertinenza  pubblica
          e ne curano l'aggiornamento periodico. 
              2. I livelli di  cui  al  comma  1  sono  adottati  con
          decreto del Ministro previa intesa in  sede  di  Conferenza
          unificata. 
              3. I soggetti che, ai sensi  dell'art.  115,  hanno  la
          gestione delle attivita' di valorizzazione sono  tenuti  ad
          assicurare il rispetto dei livelli adottati. 
              Art. 115 (Forme di gestione).  -  1.  Le  attivita'  di
          valorizzazione dei beni culturali di appartenenza  pubblica
          sono gestite in forma diretta o indiretta. 
              2. La gestione diretta e' svolta per mezzo di strutture
          organizzative  interne  alle  amministrazioni,  dotate   di
          adeguata autonomia scientifica, organizzativa,  finanziaria
          e contabile, e provviste di idoneo  personale  tecnico.  Le
          amministrazioni  medesime  possono  attuare   la   gestione
          diretta anche in forma consortile pubblica. 
              3. La gestione indiretta e' attuata tramite concessione
          a terzi delle attivita' di valorizzazione, anche  in  forma
          congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i
          beni pertengono o  dei  soggetti  giuridici  costituiti  ai
          sensi dell'art. 112, comma 5, qualora siano conferitari dei
          beni ai sensi del comma 7, mediante procedure  di  evidenza
          pubblica,  sulla  base  della  valutazione  comparativa  di
          specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano
          ai soggetti indicati all'art. 112,  comma  5,  non  possono
          comunque  essere  individuati  quali  concessionari   delle
          attivita' di valorizzazione. 
              4. Lo Stato, le  regioni  e  gli  altri  enti  pubblici
          territoriali ricorrono alla gestione indiretta al  fine  di
          assicurare un miglior livello di  valorizzazione  dei  beni
          culturali. La scelta tra le due forme di gestione  indicate
          ai commi 2 e 3 e' attuata mediante valutazione  comparativa
          in termini di  sostenibilita'  economico-finanziaria  e  di
          efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La
          gestione in forma indiretta e'  attuata  nel  rispetto  dei
          parametri di cui all'art. 114. 
              5. Le amministrazioni cui  i  beni  pertengono  e,  ove
          conferitari dei beni, i soggetti  giuridici  costituiti  ai
          sensi dell'art. 112, comma 5, regolano  i  rapporti  con  i
          concessionari delle attivita'  di  valorizzazione  mediante
          contratto di servizio,  nel  quale  sono  determinati,  tra
          l'altro,  i  contenuti  del  progetto  di  gestione   delle
          attivita'  di  valorizzazione  ed  i  relativi   tempi   di
          attuazione,  i  livelli  qualitativi  delle  attivita'   da
          assicurare  e  dei   servizi   da   erogare,   nonche'   le
          professionalita' degli addetti. Nel contratto  di  servizio
          sono  indicati  i  servizi  essenziali  che  devono  essere
          comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene. 
              6. Nel  caso  in  cui  la  concessione  a  terzi  delle
          attivita'  di  valorizzazione  sia  attuata  dai   soggetti
          giuridici  di  cui  all'art.  112,  comma  5,   in   quanto
          conferitari  dei  beni  oggetto  della  valorizzazione,  la
          vigilanza sul  rapporto  concessorio  e'  esercitata  anche
          dalle    amministrazioni    cui    i    beni    pertengono.
          L'inadempimento,  da  parte   del   concessionario,   degli
          obblighi derivanti dalla concessione  e  dal  contratto  di
          servizio,   oltre   alle   conseguenze    convenzionalmente
          stabilite,   determina    anche,    a    richiesta    delle
          amministrazioni cui i beni pertengono, la  risoluzione  del
          rapporto concessorio e  la  cessazione,  senza  indennizzo,
          degli effetti del conferimento in uso dei beni. 
              7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio
          dei soggetti di cui all'art. 112, comma  5,  anche  con  il
          conferimento  in  uso  dei  beni  culturali  che  ad   esse
          pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al  di
          fuori dell'ipotesi prevista al comma  6,  gli  effetti  del
          conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in  tutti  i
          casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di  cui
          al primo periodo o  di  estinzione  dei  medesimi.  I  beni
          conferiti  in  uso  non  sono   assoggettati   a   garanzia
          patrimoniale  specifica  se  non  in   ragione   del   loro
          controvalore economico. 
              8. Alla concessione delle attivita'  di  valorizzazione
          puo' essere collegata la concessione  in  uso  degli  spazi
          necessari   all'esercizio   delle    attivita'    medesime,
          previamente  individuati   nel   capitolato   d'oneri.   La
          concessione in uso perde efficacia,  senza  indennizzo,  in
          qualsiasi  caso  di  cessazione  della  concessione   delle
          attivita'. 
              9.  Alle  funzioni  ed  ai  compiti   derivanti   dalle
          disposizioni del presente articolo  il  Ministero  provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              Art.  116  (Tutela  dei  beni  culturali  conferiti   o
          concessi in uso). - 1. I beni  culturali  che  siano  stati
          conferiti o concessi in uso ai sensi dell'art. 115, commi 7
          e 8, restano a tutti gli  effetti  assoggettati  al  regime
          giuridico  loro  proprio.  Le  funzioni  di   tutela   sono
          esercitate dal Ministero in conformita'  alle  disposizioni
          del presente codice. Gli organi istituzionalmente  preposti
          alla tutela non partecipano agli organismi di gestione  dei
          soggetti giuridici indicati all'art. 112, comma 5.» 
              - Per l'art. 48  del  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, si vedano le note all'art. 16; 
              - Per gli articoli 67 e 112 del decreto legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 19; 
              - Per l'art. 21 del regio decreto 30 gennaio  1913,  n.
          363, si vedano le note all'art. 16; 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  comma  8,  del
          decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2011, n. 74 e  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26  maggio   2011,   n.   75,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2011, n. 122: 
              «8. In deroga a quanto previsto dall'art. 4,  comma  3,
          del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003,
          n. 240, al  fine  di  assicurare  l'equilibrio  finanziario
          delle  Soprintendenze  speciali  ed  autonome,  nonche'  il
          reintegro degli stanziamenti di  bilancio  dello  stato  di
          previsione della spesa  del  Ministero  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo, il Ministro per i beni e
          le attivita' culturali, con proprio decreto, puo'  disporre
          trasferimenti di risorse tra le  disponibilita'  depositate
          sui conti di tesoreria delle  Soprintendenze  medesime,  in
          relazione alle rispettive  esigenze  finanziarie,  comunque
          assicurando l'assolvimento  degli  impegni  gia'  presi  su
          dette disponibilita', o versamenti all'entrata del bilancio
          dello Stato, anche degli utili  conseguiti  dalla  societa'
          ALES S.p.A., al netto della quota  destinata  alla  riserva
          legale, per i  quali  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato con propri decreti ad  apportare  le
          occorrenti variazioni  di  bilancio,  ai  fini  della  loro
          riassegnazione, in aggiunta agli ordinari  stanziamenti  di
          bilancio,  allo  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo per l'attivita'  di  tutela  e  valorizzazione  del
          patrimonio culturale.» 
              - Per l'articolo 21, comma 2, della legge  31  dicembre
          2009, n. 196, si vedano le note all'art. 8; 
              - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse; 
              -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  vedano  le  note
          all'art. 13.