Art. 18 
 
                      Utilizzo delle donazioni 
 
  1.  All'articolo  99,  del  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modifiche: 
  "a) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis. Il Dipartimento  della  protezione  civile  puo'  destinare
somme derivanti dalla raccolta delle donazioni liberali acquisite nei
conti correnti bancari di cui all'articolo 99, del decreto  legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, al fine di provvedere al  pagamento  delle  spese
connesse alle acquisizioni di farmaci, delle  apparecchiature  e  dei
dispositivi medici e di protezione individuale, previste dal comma 1,
dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, da parte
del Commissario straordinario per  l'attuazione  e  il  coordinamento
delle   misure   occorrenti   per   il   contenimento   e   contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in relazione  allo  stato  di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in  data  31  gennaio
2020." 
  b) al comma 3, dopo le parole "aziende, agenzie," sono inserite  le
seguenti: "regioni e  province  autonome  e  loro  enti,  societa'  e
fondazioni," 
  c) al comma 5, dopo le parole "per la  quale  e'"  e'  aggiunta  la
seguente: "anche". 
  2. Restano valide le destinazioni e le utilizzazioni gia'  disposte
ai fini suddetti effettuate a decorrere dalla data  di  apertura  dei
citati conti correnti.