Articolo 180 Inosservanza dei provvedimenti amministrativi 1. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall'autorita' preposta alla tutela dei beni culturali in conformita' del presente Titolo e' punito con le pene previste dall'articolo 650 del codice penale.
Nota all'art. 180: - L'art. 650 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930, dispone: «Art. 650 (Inosservanza dei provvedimenti dell'autorita). - Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorita' per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire quattrocentomila».