Articolo 180
            Inosservanza dei provvedimenti amministrativi

   1.  Salvo  che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque
non  ottempera  ad  un  ordine impartito dall'autorita' preposta alla
tutela  dei  beni  culturali  in  conformita'  del presente Titolo e'
punito con le pene previste dall'articolo 650 del codice penale.
 
          Nota all'art. 180:
              -  L'art.  650  del  codice penale, approvato con regio
          decreto   19 ottobre   1930,   n.   1398,   pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 251 del
          26 ottobre 1930, dispone:
              «Art.     650     (Inosservanza    dei    provvedimenti
          dell'autorita).  -  Chiunque  non  osserva un provvedimento
          legalmente  dato  dall'autorita' per ragione di giustizia o
          di  sicurezza  pubblica  o d'ordine pubblico o d'igiene, e'
          punito,  se  il  fatto non costituisce un piu' grave reato,
          con  l'arresto  fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire
          quattrocentomila».