ART. 180
              (prevenzione della produzione di rifiuti)

  1.  Al  fine  di  promuovere in via prioritaria la prevenzione e la
riduzione   della  produzione  e  della  nocivita'  dei  rifiuti,  le
iniziative di cui all'articolo 179 riguardano in particolare:
    a)  la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di
certificazione  ambientale,  analisi  del ciclo di vita dei prodotti,
azioni  di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso
di  sistemi  di  qualita', nonche' lo sviluppo del sistema di marchio
ecologico  ai  fini  della  corretta  valutazione dell'impatto di uno
specifico  prodotto  sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del
prodotto medesimo;
    b) la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino le
capacita'  e  le  competenze tecniche in materia di prevenzione della
produzione di rifiuti;
    c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli
d'intesa  anche  sperimentali  finalizzati, con effetti migliorativi,
alla   prevenzione   ed   alla  riduzione  della  quantita'  e  della
pericolosita' dei rifiuti;
    d)  l'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
e  degli  altri  decreti  di  recepimento della direttiva 96/61/CE in
materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.