Art. 180 
 
               Accertamento e registrazione dei lavori 
 
     (art. 155, d.P.R. n. 554/1999 e art. 28, d.m. n. 145/2000) 
 
    1. Il costo dei lavori  comprende  le  spese  dei  lavori,  delle
somministrazioni, delle espropriazioni, di assistenza ed  ogni  altra
inerente all'esecuzione; sia le perizie che  le  contabilita'  devono
distinguersi in altrettanti capi quanti  sono  i  titoli  diversi  di
spesa. 
    2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono  atti
pubblici  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  e  hanno   ad   oggetto
l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa. 
    3. L'accertamento e la registrazione dei fatti  producenti  spesa
devono avvenire contemporaneamente al loro accadere,  in  particolare
per le partite la cui verificazione richieda scavi o  demolizioni  di
opere, al fine di consentire che con la  conoscenza  dello  stato  di
avanzamento  dei  lavori  e  dell'importo   dei   medesimi,   nonche'
dell'entita' dei relativi fondi, l'ufficio  di  direzione  lavori  si
trovi sempre in grado: 
    a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento  dei  lavori
ed i certificati per il pagamento degli acconti; 
    b)  di  controllare  lo  sviluppo  dei  lavori  e  di   impartire
tempestivamente le debite disposizioni  per  la  relativa  esecuzione
entro i limiti delle somme autorizzate; 
    c) di promuovere senza ritardo  gli  opportuni  provvedimenti  in
caso di deficienza di fondi. 
    4. Per determinati manufatti il  cui  valore  e'  superiore  alla
spesa per la messa in opera i capitolati speciali  possono  stabilire
anche il prezzo a pie' d'opera, e prevedere il loro accreditamento in
contabilita' prima della messa in opera, in misura non superiore alla
meta' del prezzo stesso. 
    5. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti  e'
aggiunta la meta' di quello dei materiali provvisti a  pie'  d'opera,
destinati ad essere  impiegati  in  opere  definitive  facenti  parte
dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori,  da  valutarsi  a
prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima. 
    6. I materiali e i manufatti portati in contabilita' rimangono  a
rischio e pericolo dell'esecutore, e possono sempre essere  rifiutati
dal direttore dei lavori nel caso in cui il direttore dei  lavori  ne
accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza  o  con  materiali
diversi da quelli prescritti contrattualmente o  che,  dopo  la  loro
accettazione  e  messa  in  opera,   abbiano   rivelato   difetti   o
inadeguatezze. 
    7. La  contabilita'  dei  lavori  puo'  essere  effettuata  anche
attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire
la tenuta dei documenti amministrativi e contabili  nel  rispetto  di
quanto previsto dagli articoli  che  seguono.  Se  la  direzione  dei
lavori  e'   affidata   a   professionisti   esterni,   i   programmi
informatizzati   devono   essere   preventivamente   accettati    dal
responsabile del procedimento.