Art. 180 (Sanzioni pecuniarie) 1. I componenti del giuri' che violano gli obblighi stabiliti dall'articolo 178 comma 2 o dall'articolo 179 comma 2 possono essere condannati al pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire cinquecentomila a favore della cassa delle ammende. 2. Nel caso in cui il giuri' sia stato nominato nei modi indicati nell'articolo 177 commi 3 e 4, il testimone che omette senza legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, puo' essere condannato al pagamento di una somma da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila a favore della cassa delle ammende. 3. Le condanne previste dai commi 1 e 2 sono pronunciate dal presidente del tribunale, sentito il trasgressore, e alla loro esecuzione provvede la cancelleria del tribunale, osservate le disposizioni dell'articolo 664 del codice.