Art. 180 (a).
          Possesso dei documenti di circolazione e di guida
  1. Per poter circolare con veicoli  a  motore  il  conducente  deve
avere con se' i seguenti documenti:
   a)  la carta di circolazione o il certificato di idoneita' tecnica
alla circolazione del veicolo;
   b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria  del
veicolo;
   c)   l'autorizzazione   per  l'esercitazione  alla  guida  per  la
corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di  guida
di   cui   alla   lettera  b),  nonche'  un  documento  personale  di
riconoscimento;
   d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
  2. La persona che funge da istruttore durante le  esercitazioni  di
guida  deve avere con se' la patente di guida prescritta; se trattasi
di istruttore di scuola guida deve aver con se' anche l'attestato  di
qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.
  3.  Il  conducente deve, altresi', avere con se' l'autorizzazione o
la licenza quando il veicolo e' impiegato in uno degli  usi  previsti
dall'art. 82.
  4.  Quando  l'autoveicolo  sia  adibito  ad  uso  diverso da quello
risultante dalla carta di circolazione ovvero quando il  veicolo  sia
in  circolazione  di  prova,  il  conducente  deve  avere  con se' la
relativa autorizzazione.
  5. Il conducente deve avere con se' il certificato di  abilitazione
professionale (( e il certificato di idoneita', quando prescritti. ))
  6.  Il  conducente  di  ((  ciclomotore  ))  deve  avere con se' il
certificato di (( idoneita' tecnica )) del veicolo e un documento  di
riconoscimento.
  7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila. Quando si tratta di ciclomotori la
sanzione e' da lire trentamila a lire centoventimila.
  8. Chiunque senza  giustificato  motivo  non  ottempera  all'invito
dell'autorita' di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito
medesimo,  ad  uffici  di  polizia per fornire informazioni o esibire
documenti ai fini dell'accertamento delle  violazioni  amministrative
previste   dal   presente   codice,   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire  cinquecentomila  a
lire duemilioni.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 95 del D.Lgs. n. 360/1993.