Art. 180. 
                         Esami di idoneita' 
 
  1. Gli esami di idoneita' alla  frequenza  della  seconda  e  terza
classe si svolgono in un'unica sessione. 
  2. Per i candidati agli esami di idoneita' che siano stati  assenti
per gravi e comprovati motivi,  sono  ammesse  prove  suppletive  che
devono  concludersi  prima  dell'inizio   delle   lezioni   dell'anno
scolastico successivo. 
  3. Sono sedi di esami  di  idoneita'  tutte  le  scuole  statali  o
pareggiate o legalmente riconosciute. 
  4. La  commissione  per  gli  esami  di  idoneita'  e'  nominata  e
presieduta dal preside della scuola in cui l'esame  ha  luogo  ed  e'
composta di docenti della classe cui il  candidato  aspira  e  di  un
docente della classe immediatamente inferiore.