Art. 180 
 
Ristoro ai  Comuni  per  la  riduzione  di  gettito  dell'imposta  di
              soggiorno e altre disposizioni in materia 
 
  1.     Nell'anno 2020 e' istituito, nello stato di  previsione  del
Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di
euro, per il ristoro  parziale  dei  comuni  a  fronte  delle  minori
entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno
o del  contributo  di  sbarco  di  cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonche  del contributo di soggiorno
di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del  decreto  legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, in conseguenza  dell'adozione  delle  misure  di
contenimento del COVID-19. 
  2.     Alla ripartizione del Fondo  tra  gli  enti  interessati  si
provvede con decreto del Ministro dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa  intesa  in  sede
Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali  da  adottare  entro  30
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  3.     All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
dopo il comma 1-bis, e' inserito  il  seguente:  «1-ter.  Il  gestore
della struttura ricettiva e' responsabile del pagamento  dell'imposta
di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno  di  cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto  legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, con diritto di  rivalsa  sui  soggetti  passivi,  della
presentazione   della   dichiarazione,   nonche'   degli    ulteriori
adempimenti previsti dalla  legge  e  dal  regolamento  comunale.  La
dichiarazione   deve    essere    presentata    cumulativamente    ed
esclusivamente  in  via  telematica  entro  il  30  giugno  dell'anno
successivo  a  quello  in  cui  si  e'  verificato   il   presupposto
impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta'  ed
autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente provvedimento. Per l'omessa o infedele
presentazione  della  dichiarazione  da  parte  del  responsabile  si
applica  la  sanzione  amministrativa  dal  100  al  200  per   cento
dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato  o  parziale  versamento
dell'imposta di soggiorno e del contributo di  soggiorno  si  applica
una sanzione  amministrativa  di  cui  all'articolo  13  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.». 
  4.     All'articolo 4, comma 5-ter,  del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 196, le  parole  da  "nonche'"  alla  fine  del  comma  sono
sostituite dalle seguenti:  "con  diritto  di  rivalsa  sui  soggetti
passivi,  della  presentazione  della  dichiarazione,  nonche'  degli
ulteriori  adempimenti  previsti  dalla  legge  e   dal   regolamento
comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente  ed
esclusivamente  in  via  telematica  entro  il  30  giugno  dell'anno
successivo  a  quello  in  cui  si  e'  verificato   il   presupposto
impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta'  ed
autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  legge.  Per  l'omessa  o  infedele
presentazione  della  dichiarazione  da  parte  del  responsabile  si
applica  la  sanzione  amministrativa  dal  100  al  200  per   cento
dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato  o  parziale  versamento
dell'imposta di soggiorno e del contributo di  soggiorno  si  applica
una sanzione  amministrativa  di  cui  all'articolo  13  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.". 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.