(CODICE CIVILE-art. 1803)
                             Art. 1803. 
 
                             (Nozione). 
 
  Il comodato e' il contratto col quale una parte consegna  all'altra
una cosa mobile o immobile, affinche' se ne serva per un tempo o  per
un uso determinato,  con  l'obbligo  di  restituire  la  stessa  cosa
ricevuta. 
 
  Il comodato e' essenzialmente gratuito.