(CODICE CIVILE-art. 1804)
                             Art. 1804. 
 
                   (Obbligazioni del comodatario). 
 
  Il comodatario e' tenuto a custodire e a conservare la cosa con  la
diligenza del buon padre di famiglia. Egli non  puo'  servirsene  che
per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. 
 
  Non puo' concedere a un terzo il  godimento  della  cosa  senza  il
consenso del comodante. 
 
  Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti,  il  comodante
puo'  chiedere  l'immediata  restituzione  della   cosa,   oltre   al
risarcimento del danno.