Art. 1809.
(Restituzione).
Il comodatario e' obbligato a restituire la cosa alla scadenza del
termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne e' servito
in conformita' del contratto.
Se pero', durante il termine convenuto o prima che il comodatario
abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e
impreveduto bisogno al comodante, questi puo' esigerne la
restituzione immediata.