Articolo 181 
Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformita' da essa 
 
   1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o  in  difformita'
di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni  paesaggistici  e'
punito con le pene previste dall'articolo 20 della legge 28  febbraio
1985, n. 47. 
   2. Con la sentenza di condanna viene  ordinata  la  rimessione  in
pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato.  Copia  della
sentenza e' trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio e'
stata commessa la violazione. 
 
          Note all'art. 181:
              -  L'art.  20  della  legge  28 febbraio  1985,  n. 47,
          recante:  "Norme  in  materia  di  controllo dell'attivita'
          urbanistico-edilizia,  sanzioni, recupero e sanatoria delle
          opere  edilizie", pubblicata nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale n. 53 del 2 marzo 1985, come modificato
          dall'art.  7-bis  del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 97 del 24 aprile
          1985 e convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno
          1985,  n.  298,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146
          del 22 giugno 1985, dispone:
              "Art.  20  (Sanzioni  penali).  -  Salvo  che  il fatto
          costituisca   piu'   grave   reato   e  ferme  le  sanzioni
          amministrative, si applica:
                a) l'ammenda    fino    a   lire   20   milioni   per
          l'inosservanza   delle   norme,  prescrizioni  e  modalita'
          esecutive   previste  dalla  presente  legge,  dalla  legge
          17 agosto  1942,  n.  1150,  e  successive  modificazioni e
          integrazioni,    in   quanto   applicabili,   nonche'   dai
          regolamenti  edilizi,  dagli  strumenti urbanistici e dalla
          concessione;
                b) l'arresto  fino  a due anni e l'ammenda da lire 10
          milioni  a  lire  100  milioni  nei  casi di esecuzione dei
          lavori  in totale difformita' o assenza della concessione o
          di   prosecuzione   degli  stessi  nonostante  l'ordine  di
          sospensione;
                c) l'arresto  fino  a due anni e l'ammenda da lire 30
          milioni  a  lire  100  milioni  nel  caso  di lottizzazione
          abusiva  di  terreni  a  scopo  edilizio, come previsto dal
          primo  comma  dell'art. 18. La stessa pena si applica anche
          nel  caso  di  interventi  edilizi  nelle zone sottoposte a
          vincolo   storico,   artistico,  archeologico,  paesistico,
          ambientale, in variazione essenziale, in totale difformita'
          o in assenza della concessione.
              Le    disposizioni   di   cui   al   comma   precedente
          sostituiscono   quelle  di  cui  all'art.  17  della  legge
          28 gennaio 1977, n. 10".