Art. 181.
                       Valutazione dei rischi

  1. Nell'ambito  della valutazione di cui all'articolo 28, il datore
di  lavoro  valuta  tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti
fisici  in  modo  da  identificare  e adottare le opportune misure di
prevenzione  e  protezione  con particolare riferimento alle norme di
buona tecnica ed alle buone prassi.
  2.  La  valutazione  dei  rischi derivanti da esposizioni ad agenti
fisici e' programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale,
da  personale  qualificato  nell'ambito del servizio di prevenzione e
protezione  in  possesso  di  specifiche  conoscenze  in  materia. La
valutazione  dei  rischi e' aggiornata ogni qual volta si verifichino
mutamenti   che   potrebbero  renderla  obsoleta,  ovvero,  quando  i
risultati  della  sorveglianza  sanitaria  rendano  necessaria la sua
revisione.  I  dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo
dei   livelli  di  esposizione  costituiscono  parte  integrante  del
documento di valutazione del rischio.
  3.  Il  datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali
misure  di  prevenzione  e  protezione  devono  essere  adottate.  La
valutazione  dei  rischi e' riportata sul documento di valutazione di
cui  all'articolo 28,  essa  puo'  includere  una giustificazione del
datore  di  lavoro  secondo  cui la natura e l'entita' dei rischi non
rendono necessaria una valutazione dei rischi piu' dettagliata.