(Norme-art. 181)
                              Art. 181 
                  (Esecuzione delle pene pecuniarie 
                       e recupero delle spese) 
  1. Entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza  o
del  decreto  penale  di  condanna,  la   cancelleria   del   giudice
dell'esecuzione provvede al recupero delle pene  pecuniarie  e  delle
spese del procedimento nei confronti del condannato. 
  2. A tal fine la  cancelleria  notifica  al  condannato  l'estratto
della sentenza in forma esecutiva o il decreto unitamente all'atto di
precetto contenente l'intimazione di pagare entro dieci giorni  dalla
notificazione o, se si tratta di decreto, dalla scadenza del  termine
per proporre opposizione, le somme in  esso  specificamente  indicate
per  pena  pecuniaria,  spese  recuperabili  per   intero   e   spese
recuperabili in misura fissa. 
  3. L'avviso di pagamento e  il  precetto  per  le  pene  pecuniarie
pagabili ratealmente contengono l'indicazione  dell'importo  e  della
scadenza delle singole rate; il  termine  per  il  pagamento  decorre
dalla scadenza suddetta. La stessa disposizione si osserva quando  la
rateizzazione e' disposta dal  magistrato  di  sorveglianza  a  norma
dell'articolo 660 comma 3 del codice. In ogni caso  non  sono  dovuti
interessi per la rateizzazione. 
  4. La specifica contenuta nell'atto di precetto sostituisce la nota
delle spese. 
  5. La procedura prevista nel presente articolo si applica anche per
il recupero delle spese di mantenimento in carcere.