Art. 181. 
                 Norme sullo svolgimento degli esami 
 
  1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,  sentito  il
Consiglio nazionale della  pubblica  istruzione,  sono  stabilite  le
prove e le modalita' di svolgimento degli esami  di  idoneita'  e  di
licenza. 
  2. Per le prove di esame di alunni  handicappati  sono  adottati  i
criteri stabiliti dall'articolo 318.