(CODICE CIVILE-art. 1817)
                             Art. 1817. 
 
         (Termine per la restituzione fissato dal giudice). 
 
  Se non e'  fissato  un  termine  per  la  restituzione,  questo  e'
stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze. 
 
  Se e' stato convenuto che il mutuatario paghi solo  quando  potra',
il termine per il pagamento e' pure fissato dal giudice.