Art. 182 
                        (Ufficio del Garante) 
 
   1.  Al  fine  di  assicurare  la   continuita'   delle   attivita'
istituzionali, in sede di prima applicazione del  presente  codice  e
comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante: 
   a) puo' individuare i presupposti per l'inquadramento in ruolo, al
livello iniziale delle  rispettive  qualifiche  e  nei  limiti  delle
disponibilita'   di   organico,   del   personale   appartenente   ad
amministrazioni pubbliche o  ad  enti  pubblici  in  servizio  presso
l'Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o  equiparato  alla
data di pubblicazione del presente codice; 
   b)  puo'  prevedere  riserve  di  posti  nei  concorsi   pubblici,
unicamente nel limite del trenta per cento  delle  disponibilita'  di
organico, per il personale non di ruolo in servizio presso  l'Ufficio
del Garante che abbia maturato  un'esperienza  lavorativa  presso  il
Garante di almeno un anno.