Articolo 182 Disposizioni transitorie 1. L'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come sostituito dall'articolo 3 del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, continua ad applicarsi limitatamente a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti ai corsi di diploma di laurea statale ovvero di scuola di restauro statale ivi previsti. 2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto n. 294 del 2000, come sostituito dall'articolo 3 del decreto n. 420 del 2001. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e c), del decreto n. 294 del 2000, come sostituito dall'articolo 3 del decreto n. 420 del 2001, si applicano anche a coloro i quali, alla data di entrata in vigore di tale ultimo decreto, ancorche' non ancora in possesso del diploma, erano iscritti ad una scuola di restauro statale o regionale ivi prevista fino all'anno accademico 2002-2003. 3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all'articolo 103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione.
Note all'art. 182: - L'art. 7 del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, recante: "Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000, come sostituito dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2001, dispone: "Art. 7 (Restauratore di beni culturali). - 1. Ai fini del presente regolamento, nonche' ai fini di cui all'art. 224 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per restauratore di beni culturali si intende colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di durata non inferiore a quattro anni, ovvero un diploma di laurea universitaria specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico. 2. Per restauratore di beni culturali s'intende altresi' colui che alla data di entrata in vigore del presente regolamento: a) ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni e ha svolto attivita' di restauro dei beni stessi, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata da parte dell'autorita' preposta alla tutela del bene o della superficie decorata, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante, e comunque non inferiore a due anni; b) ha svolto attivita' di restauro dei beni predetti, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, per non meno di otto anni, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni sui quali e' stato eseguito il restauro; c) ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ovvero ha svolto attivita' di restauro di beni mobili o superfici decorate per un periodo almeno pari a quattro anni, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' di tutela, ove ne venga accertata l'idoneita' o venga completato il percorso formativo secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottarsi entro il 31 dicembre 2001". - Per il testo dell'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana, si veda in nota alle premesse.