ART. 182
                      (smaltimento dei rifiuti)

   1.  Lo  smaltimento  dei  rifiuti  e'  effettuato in condizioni di
sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti,
previa   verifica,   da   parte  della  competente  autorita',  della
impossibilita'  tecnica  ed  economica  di  esperire le operazioni di
recupero  di  cui  all'articolo 181. A tal fine, la predetta verifica
concerne la disponibilita' di tecniche sviluppate su una scala che ne
consenta  l'applicazione  in condizioni economicamente e tecnicamente
valide  nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in
considerazione  i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che
siano  o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' vi si
possa accedere a condizioni ragionevoli.
   2.  I  rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il
piu'  possibile  ridotti  sia  in massa che in volume, potenziando la
prevenzione  e  le  attivita'  di  riutilizzo,  di  riciclaggio  e di
recupero.
   3.  Lo  smaltimento  dei  rifiuti e' attuato con il ricorso ad una
rete  integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le
migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi
e i benefici complessivi, al fine di:
    a)  realizzare  l'autosufficienza  nello  smaltimento dei rifiuti
urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
    b)  permettere  lo  smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti
appropriati  piu'  vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine
di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto
geografico   o   della   necessita'  di  impianti  specializzati  per
determinati tipi di rifiuti;
    c) utilizzare i metodi e le tecnologie piu' idonei a garantire un
alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
   4.   Nel   rispetto   delle  prescrizioni  contenute  nel  decreto
legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la realizzazione e la gestione di
nuovi  impianti  possono  essere  autorizzate  solo  se  il  relativo
processo  di  combustione  e' accompagnato da recupero energetico con
una  quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti
in  energia  utile, calcolata su base annuale, stabilita con apposite
norme  tecniche  approvate  con  decreto del Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  di  concerto  con  il  Ministro delle
attivita'  produttive,  tenendo  conto di eventuali norme tecniche di
settore esistenti, anche a livello comunitario.
   5.  E' vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni
diverse  da  quelle  dove  gli  stessi  sono  prodotti,  fatti  salvi
eventuali  accordi  regionali  o  internazionali, qualora gli aspetti
territoriali   e   l'opportunita'  tecnico-economica  di  raggiungere
livelli  ottimali  di  utenza servita lo richiedano. Sono esclusi dal
divieto   le   frazioni   di   rifiuti  urbani  oggetto  di  raccolta
differenziata  destinate  al recupero per le quali e' sempre permessa
la  libera  circolazione sul territorio nazionale al fine di favorire
quanto  piu' possibile il loro recupero, privilegiando il concetto di
prossimita' agli impianti di recupero.
   6.  Lo  smaltimento  dei  rifiuti  in  fognatura  e'  disciplinato
dall'articolo 107, comma 3.
   7.  Le  attivita'  di  smaltimento  in  discarica dei rifiuti sono
disciplinate  secondo  le  disposizioni  del  decreto  legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE.
   8.   E'  ammesso  lo  smaltimento  della  frazione  biodegradabile
ottenuta  da trattamento di separazione fisica della frazione residua
dei  rifiuti  solidi urbani nell'ambito degli impianti di depurazione
delle  acque  reflue  previa verifica tecnica degli impianti da parte
dell'ente gestore.
 
          Nota all'art. 182:
              - Il  decreto  legislativo  11  maggio  2005,  n.  133,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2005, n. 163,
          S.O.,  reca:  "Attuazione  della  direttiva  2000/76/CE, in
          materia di incenerimento dei rifiuti".
              -  Il  decreto  legislativo  13  gennaio  2003,  n. 36,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2003, n. 59,
          S.O.,   reca:   "Attuazione   della  direttiva  1999/31/CE,
          relativa alle discariche di rifiuti".