Art. 182.
        Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi

  1. Tenuto  conto  del  progresso  tecnico e della disponibilita' di
misure  per  controllare  il  rischio  alla fonte, i rischi derivanti
dall'esposizione  agli  agenti  fisici  sono  eliminati  alla fonte o
ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione
agli  agenti  fisici  si  basa  sui  principi generali di prevenzione
contenuti nel presente decreto.
  2.  In  nessun  caso  i  lavoratori  devono essere esposti a valori
superiori  ai valori limite di esposizione definiti nei capi II, III,
IV  e  V.  Allorche',  nonostante i provvedimenti presi dal datore di
lavoro   in  applicazione  del  presente  capo  i  valori  limite  di
esposizione  risultino  superati,  il  datore di lavoro adotta misure
immediate  per  riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite
di  esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite
di  esposizione  e  adegua  di  conseguenza le misure di protezione e
prevenzione per evitare un nuovo superamento.