Art. 182. (Art. 40 del Testo Unico) DISPOSITIVI A LUCE PROPRIA La luce anteriore consiste in un fanale a luce bianca o gialla, ad alimentazione elettrica, posto ad una altezza compresa tra un minimo di 40 cm. ed un massimo di 100 cm. da terra ed orientato in guisa che l'asse ottico incontri il terreno antistante il velocipede a non oltre m. 20. La luce emessa deve dare un illuminamento misurato su uno schermo verticale posto a 10 metri avanti ai fanale, maggiore o eguale a due lux nel punto corrispondente alla protezione sullo schermo del centro del fanale e su una linea orizzontale passante per detto punto per una estensione di 1 metro a destra e di 1 metro a sinistra di esso in nessun punto dello schermo situato a 60 cm. al disopra di detta orizzontale l'illuminamento deve superare cinque lux. La luce di posizione posteriore rossa, ad alimentazione elettrica deve trovarsi sul piano di simmetria del velocipede, ad altezza da terra non superiore a 60 cm., comunque non al disotto del dispositivo a luce riflessa, ed avere il fascio luminoso diretto verso l'indietro, con l'asse orizzontale contenuto nel - suddetto piano di simmetria La visibilita' verso l'indietro deve essere assicurata entro un campo di ± 15° in verticale e di ± 45° in orizzontale. L'intensita' della luce emessa non deve essere inferiore a 0,05 candele entro, un campo di ± 10° in verticale e di ± 10° in orizzontale. I conducenti di velocipedi devono segnalare il cambio di direzione e di arresto o col braccio oppure con apposito dispositivo luminoso analogo a quelli prescritti per tutti gli altri veicoli.