(Norme-art. 182)
                              Art. 182 
                (Procedura in caso di insolvibilita) 
  1. Se la procedura esecutiva per il recupero della pena  pecuniaria
o di una rata di essa ha esito negativo, la cancelleria  del  giudice
dell'esecuzione trasmette copia  degli  atti  al  pubblico  ministero
perche' proceda a norma dell'articolo 660 del codice. 
  2. Al fine di accertare la effettiva insolvibilita' del  condannato
e della persona civilmente  obbligata  per  la  pena  pecuniaria,  il
magistrato di sorveglianza dispone le opportune  indagini  nel  luogo
dove il condannato o il civilmente obbligato ha  il  domicilio  o  la
residenza ovvero si ha  ragione  di  ritenere  che  possieda  beni  o
cespiti di reddito  e  richiede,  se  necessario,  informazioni  agli
organi finanziari.