Art. 182 (a).
                     Circolazione dei velocipedi
  1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui
le condizioni della  circolazione  lo  richiedano  e,  comunque,  mai
affiancati  in  numero  superiore  a  due; quando circolano fuori dai
centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo  che  uno
di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
  2.  I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani
e reggere il manubrio almeno con una  mano;  essi  devono  essere  in
grado  in  ogni  momento  di vedere liberamente davanti a se', ai due
lati e compiere con la massima liberta',  prontezza  e  facilita'  le
manovre necessarie.
  3.  Ai  ciclisti  e'  vietato  trainare  veicoli,  salvo  nei  casi
consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da
altro veicolo.
  4. I ciclisti devono condurre il veicolo  a  mano  quando,  per  le
condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i
pedoni.  In  tal  caso  sono  assimilati  ai pedoni e devono usare la
comune diligenza e la comune prudenza.
  5. E' vietato trasportare altre persone sul velocipede a  meno  che
lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E' consentito
tuttavia  al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a
otto anni di eta', opportunamente assicurato con le attrezzature,  ((
di cui all'art. 68, comma 5. ))
  6.  I  velocipedi  appositamente  costruiti  ed  omologati  per  il
trasporto di altre persone oltre al conducente ((  devono  ))  essere
condotti,   se   a   piu'  di  due  ruote  simmetriche,  ((  solo  da
quest'ultimo. ))
  7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare piu' di
quattro persone adulte compresi i conducenti; e' consentito anche  il
trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di eta'.
  8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
  9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando
esistono,  salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le
modalita' stabilite nel regolamento.
  10.  Chiunque  viola  le  disposizioni  del  presente  articolo  e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire trentamila  a  lire  centoventimila.  La  sanzione  e'  da  lire
cinquantamila  a  lire duecentomila quando si tratta di velocipedi di
cui al comma 6.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 96 del D.Lgs. n. 360/1993.