Art. 182 (a). Circolazione dei velocipedi 1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro. 2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a se', ai due lati e compiere con la massima liberta', prontezza e facilita' le manovre necessarie. 3. Ai ciclisti e' vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo. 4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza. 5. E' vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E' consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di eta', opportunamente assicurato con le attrezzature, (( di cui all'art. 68, comma 5. )) 6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente (( devono )) essere condotti, se a piu' di due ruote simmetriche, (( solo da quest'ultimo. )) 7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare piu' di quattro persone adulte compresi i conducenti; e' consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di eta'. 8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170. 9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalita' stabilite nel regolamento. 10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila. La sanzione e' da lire cinquantamila a lire duecentomila quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.
(a) Il presente articolo e' stato cosi' modificato dall'art. 96 del D.Lgs. n. 360/1993.