(CODICE CIVILE-art. 182)
                              Art. 182. 
 
        ((Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi.)) 
 
  ((In caso di lontananza o di altro impedimento di uno  dei  coniugi
l'altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico
o  da  scrittura   privata   autenticata,   puo'   compiere,   previa
autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente  da  questo
stabilite, gli atti necessari per  i  quali  e'  richiesto,  a  norma
dell'articolo 180, il consenso di entrambi i coniugi. 
 
  Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi puo' essere
delegato  dall'altro  al  compimento  di  tutti  gli  atti  necessari
all'attivita' dell'impresa)).