(CODICE CIVILE-art. 1823)
                             Art. 1823. 
 
                             (Nozione). 
 
  Il conto corrente e' il contratto col quale le parti  si  obbligano
ad annotare in un conto i crediti derivanti  da  reciproche  rimesse,
considerandoli inesigibili e indisponibili  fino  alla  chiusura  del
conto. 
 
  Il saldo del conto e' esigibile alla scadenza stabilita. Se non  e'
richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa  di
un  nuovo  conto  e  il  contratto  s'intende   rinnovato   a   tempo
indeterminato.