Art. 183
                          (Norme abrogate)

   1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente codice sono
abrogati:
   a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
   b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
   c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
   d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
   e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
   f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
   g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
   h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
   i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
   l)  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione
degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;
   m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
   n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
   o)  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
318.

   2.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente codice sono
abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
   3.  Dalla  data  di  entrata  in vigore del presente codice sono o
restano, altresi', abrogati:
   a)  l'art.  5,  comma 9, del decreto del Ministro della sanita' 18
maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare;
   b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
   c)  l'articolo  4,  comma  3,  della legge 6 marzo 2001, n. 52, in
materia di donatori midollo osseo;
   d)  l'articolo  16,  commi 2 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n. 445, in materia di certificati di
assistenza al parto;
   e)  l'art.  2,  comma 5, del decreto del Ministro della sanita' 27
ottobre  2000,  n.  380, in materia di flussi informativi sui dimessi
dagli istituti di ricovero;
   f)  l'articolo  2,  comma 5-quater 1, secondo e terzo periodo, del
decreto-legge  28  marzo  2000, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  26  maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in
materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo;
   g)  l'articolo  6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n.  204,  in  materia  di  diffusione  di  dati  a  fini di ricerca e
collaborazione in campo scientifico e tecnologico;
   h)  l'articolo  330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, in materia di diffusione di dati relativi a studenti;
   i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma, della
legge 1 aprile 1981, n. 121.

   4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice
di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118, i termini
di   conservazione   dei   dati   personali   individuati   ai  sensi
dell'articolo  119,  eventualmente  previsti  da  norme di legge o di
regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo codice.
 
          Note all'art. 183:
              - Per  i  riferimenti  alla  legge 31 dicembre 1996, n.
          675,  abrogata dal presente decreto legislativo, vedi nelle
          nota alle premesse.
              - La  legge  3 novembre  2000,  n.  325,  abrogata  dal
          presente   decreto   legislativo,   recava:   «Disposizioni
          inerenti  all'adozione delle misure minime di sicurezza nel
          trattamento  dei dati personali previste dall'art. 15 della
          legge 31 dicembre 1996, n. 675».
              - Il   decreto   legislativo  9 maggio  1997,  n.  123,
          abrogato   dal   presente  decreto,  recava:  «Disposizioni
          correttive  ed integrative della legge 31 dicembre 1996, n.
          675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
          rispetto al trattamento dei dati personali».
              - Il   decreto  legislativo  28 luglio  1997,  n.  255,
          abrogato   dal   presente  decreto,  recava:  «Disposizioni
          integrative  e correttive della legge 3 l dicembre 1996, n.
          675,  in  materia  di notificazione dei trattamenti di dati
          personali,  a norma dell'art. 1, comma 1, lettera f), della
          legge 31 dicembre 1996, n. 676».
              - Il  decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, di cui
          il   presente   decreto   ha   abrogato   l'art.   1,  reca
          «Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari
          da parte di soggetti pubblici».
              - Il   decreto  legislativo  13 maggio  1998,  n.  171,
          abrogato  dal  presente  decreto,  recava: «Disposizioni in
          materia  di  tutela  della  vita  privata nel settore delle
          telecomunicazioni,  in  attuazione della direttiva 97/66/CE
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  ed in tema di
          attivita' giornalistica».
              - Il  decreto  legislativo  6 novembre  1998,  n.  389,
          abrogato  dal  presente  decreto,  recava: «Disposizioni in
          materia  di  trattamento  di  dati  particolari da parte di
          soggetti pubblici».
              - Il  decreto  legislativo  26 febbraio  1999,  n.  51,
          abrogato   dal   presente  decreto,  recava:  «Disposizioni
          integrative  e  correttive della legge 31 dicembre 1996, n.
          675,  concernenti il personale dell'ufficio del Garante per
          la protezione dei dati personali».
              - Il   decreto  legislativo  11 maggio  1999,  n.  135,
          abrogato   dal   presente  decreto,  recava:  «Disposizioni
          integrative  della  legge  31 dicembre  1996,  n.  675, sul
          trattamento   di  dati  sensibili  da  parte  dei  soggetti
          pubblici».
              - Il   decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  281
          (Disposizioni  in materia di trattamento dei dati personali
          per   finalita'   storiche,   statistiche   e   di  ricerca
          scientifica),  e'  stato  abrogato dal presente decreto, ad
          eccezione  degli articoli 8, comma 1, 11 e 12, il cui testo
          vigente si riporta:
              «Art.  8 (Consultabilita' di documenti). - 1. Nell'art.
          2  del  decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
          1975,   n.   854,   recante   «Attribuzioni  del  Ministero
          dell'interno  in  materia  di  documenti  archivistici  non
          ammessi alla libera consultabilita» e' inserito, in ultimo,
          il  seguente  comma. «con decreto del Ministro dell'interno
          e'  istituita la Commissione per le questioni inerenti alla
          consultabilita'   degli  atti  di  archivio  riservati.  La
          Commissione fornisce la consulenza al Ministro nell'analisi
          comparativa  degli interessi alla accessibilita' degli atti
          e   la   tutela   della   riservatezza  individuale.  Nella
          composizione    della    Commissione   e'   assicurata   la
          partecipazione  di  un  rappresentante  del Ministero per i
          beni e le attivita' culturali.».
              «Art.   11   (Disposizioni   sul   sistema   statistico
          nazionale).  -  1. Dopo  l'art.  6  del decreto legislativo
          6 settembre  1989,  n.  322,  recante  «Norme  sul  Sistema
          statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
          nazionale  di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge
          23 agosto 1988, n. 400», e' inserito il seguente:
              «Art.  6-bis  (Trattamenti  di  dati personali). - 1. I
          soggetti   che   fanno   parte  o  partecipano  al  Sistema
          statistico  nazionale  possono raccogliere ed ulteriormente
          trattare  i  dati  personali  necessari  per perseguire gli
          scopi statistici previsti dal presente decreto, dalla legge
          o  dalla  normativa  comunitaria, qualora il trattamento di
          dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi.
              2.  Nel  programma statistico nazionale sono illustrate
          le finalita' perseguite e le garanzie previste dal presente
          decreto   e  dalla  legge  31 dicembre  1996,  n.  675.  Il
          programma  indica anche i dati di cui agli articoli 22 e 24
          della  medesima  legge,  le rilevazioni per le quali i dati
          sono  trattati  e le modalita' di trattamento. Il programma
          e'  adottato  sentito il Garante per la protezione dei dati
          personali.
              3.  Quando  sono  raccolti  per  altri  scopi,  i  dati
          personali  possono  essere ulteriormente trattati per scopi
          statistici, se cio' e' previsto dal presente decreto, dalla
          legge, dalla normativa comunitaria o da un regolamento.
              4.  L  dati  personali  raccolti specificamente per uno
          scopo  statistico  possono  essere trattati dai soggetti di
          cui  al  comma  1  per  altri scopi statistici di interesse
          pubblico  previsti  ai  sensi  del  comma  3, quando questi
          ultimi  sono  chiaramente determinati e di limitata durata.
          Tale  eventualita', al pari di quella prevista dal medesimo
          comma  3,  e' chiaramente rappresentata agli interessati al
          momento  della raccolta o, quando cio' non e' possibile, e'
          resa preventivamente nota al pubblico e al Garante nei modi
          e nei termini previsti dal codice di deontologia e di buona
          condotta.
              5.  I dati personali sono resi anonimi dopo la raccolta
          o quando la loro disponibilita' non sia piu' necessaria per
          i propri trattamenti statistici.
              6.   I  dati  identificativi,  qualora  possano  essere
          conservati, sono custoditi separatamente da ogni altro dato
          personale  salvo  che cio', in base ad un atto motivato per
          iscritto,  risulti impossibile in ragione delle particolari
          caratteristiche  del  trattamento  o comporti un impiego di
          mezzi   manifestamente  sproporzionato.  I  dati  personali
          trattati per scopi statistici sono conservati separatamente
          da ogni altro dato personale trattato per finalita' che non
          richiedano il loro utilizzo.
              7.   I  dati  identificativi,  qualora  possano  essere
          conservati,  sono  abbinabili  ad  altri  dati,  sempre che
          l'abbinamento  sia  temporaneo  ed  essenziale per i propri
          trattamenti statistici.
              8. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai
          sensi  dell'art.  13  della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
          l'aggiornamento,  la  rettificazione  o  l'integrazione dei
          dati  sono  annotate senza modificare questi ultimi qualora
          il   risultato  di  tali  operazioni  non  produca  effetti
          significativi   sull'analisi  statistica  o  sui  risultati
          statistici.».
              «Art.  12  (Modifiche  a disposizioni vigenti). - 1. Il
          comma  2  dell'art.  7  del decreto legislativo 6 settembre
          1989,   n.  322,  recante  «Norme  sul  Sistema  statistico
          nazionale  e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale
          di  statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto
          1988, n. 400», e' sostituito dal seguente:
              «2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati
          personali   di  cui  agli  articoli 22  e  24  della  legge
          31 dicembre 1996, n. 675.».
              2.  Nell'art.  9,  comma  1,  del  decreto  legislativo
          6 settembre  1989, n. 322, le parole: «, in modo che non se
          ne   possa   trarre  alcun  riferimento  individuale»  sono
          sostituite  dalle  parole:  «,  in modo che non se ne possa
          trarre    alcun   riferimento   relativamente   a   persone
          identificabili».
              3.  Il  comma  2  dell'art.  9  del decreto legislativo
          6 settembre 1989, n. 322, e' sostituito dal seguente:
              «2.  I  dati  di  cui  al  comma  1  non possono essere
          comunicati  o  diffusi  se non in forma aggregata e secondo
          modalita' che rendano non identificabili gli interessati ad
          alcun  soggetto  esterno,  pubblico o privato, ne' ad alcun
          ufficio  della  pubblica  amministrazione.  In ogni caso, i
          dati  non possono essere utilizzati al fine di identificare
          nuovamente gli interessati.».
              4.  Nel  comma  4  dell'art. 9, del decreto legislativo
          6 settembre 1989, n. 322, le parole: «presenti nei pubblici
          registri»  sono  sostituite dalle seguenti: «provenienti da
          pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
          chiunque».
              5.  Nell'art.  12,  comma  1,  lettera  a), del decreto
          legislativo   6 settembre  1989,  n.  322,  le  parole:  «e
          sull'osservanza   delle   norme»   sono   sostituite  dalle
          seguenti:  «e contribuisce alla corretta applicazione delle
          norme»  e  alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti:
          «, segnalando  anche  al Garante per la protezione dei dati
          personali  i  casi  di  inosservanza delle medesime norme o
          assicurando  altra collaborazione nei casi in cui la natura
          tecnica dei problemi lo richieda».
              6.  Nell'art.  12,  comma  2,  del  decreto legislativo
          6 settembre 1989, n. 322, sono inserite in fine le seguenti
          parole:  «,  ed e' sentita ai fini della sottoscrizione dei
          codici  di  deontologia  e  di  buona  condotta relativi al
          trattamento  dei  dati  personali  nell'ambito  del Sistema
          statistico nazionale.».
              - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  282,
          abrogato  dal  presente  decreto, recava: «Disposizioni per
          garantire  la  riservatezza  dei  dati  personali in ambito
          sanitario.».
              - Il  decreto  legislativo  28 dicembre  2001,  n. 467,
          abrogato   dal   presente  decreto,  recava:  «Disposizioni
          correttive  ed  integrative  della  normativa in materia di
          protezione  dei  dati  personali, a norma dell'art. 1 della
          legge 24 marzo 2001, n. 127.».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
          1999,  n.  318,  abrogato dal presente decreto legislativo,
          recava:  «Regolamento  recante  norme  per l'individuazione
          delle  misure  minime  di  sicurezza per il trattamento dei
          dati  personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge
          31 dicembre 1996, n. 675.».
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 31 marzo
          1998,   n.   501   reca:  «Regolamento  recante  norme  per
          l'organizzazione   ed  il  funzionamento  dell'Ufficio  del
          Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali, a norma
          dell'art.  33,  comma  3,  della legge 31 dicembre 1996, n.
          675.».
              - Il testo vigente dell'art. 5 del decreto del Ministro
          della  sanita'  18 maggio  2001,  n.  279  (Regolamento  di
          istituzione  della  rete nazionale delle malattie rare e di
          esenzione  dalla  partecipazione  al  costo  delle relative
          prestazioni  sanitarie,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 1,
          lettera  b),  del  decreto  legislativo  29 aprile 1998, n.
          124),  come modificato dal presente decreto legislativo, e'
          il seguente:
              «Art.  5  (Diagnosi della malattia e riconoscimento del
          diritto  all'esenzione).  - 1. L'assistito per il quale sia
          stato  formulato  da  un  medico  specialista  del Servizio
          sanitario nazionale il sospetto diagnostico di una malattia
          rara  inclusa  nell'allegato  1 e' indirizzato dallo stesso
          medico,  in  base  alle  informazioni del competente Centro
          interregionale  di  riferimento,  ai  presidi della Rete in
          grado  di  garantire la diagnosi della specifica malattia o
          del gruppo di malattie.
              2.  I  presidi  della  Rete  assicurano l'erogazione in
          regime  di  esenzione  dalla  partecipazione al costo delle
          prestazioni finalizzate alla diagnosi e, qualora necessarie
          ai   fini  della  diagnosi  di  malattia  rara  di  origine
          ereditaria,    le    indagini   genetiche   sui   familiari
          dell'assistito.  I  relativi  oneri  sono  a  totale carico
          dell'azienda   unita'   sanitaria   locale   di   residenza
          dell'assistito.
              3.  I  presidi della Rete comunicano ogni nuovo caso di
          malattia   rara   accertato   al   Centro   di  riferimento
          competente,  secondo  le  modalita'  stabilite  in appositi
          disciplinari tecnici predisposti dall'Istituto superiore di
          sanita'.
              4.  L'assistito  cui sia stata accertata da un presidio
          della  Rete  una malattia rara inclusa nell'allegato 1 puo'
          chiedere   il   riconoscimento  del  diritto  all'esenzione
          all'azienda unita' sanitaria locale di residenza, allegando
          la certificazione rilasciata dal presidio stesso.
              5.  Al momento del rilascio dell'attestato di esenzione
          l'azienda  unita' sanitaria locale fornisce all'interessato
          l'informativa  ai  sensi degli articoli 10 e 23 della legge
          31 dicembre  1996,  n.  675,  e successive modificazioni, e
          acquisisce  il  consenso scritto al trattamento dei dati da
          parte  di  soggetti  erogatori  di  prestazioni,  pubblici,
          convenzionati   o   accreditati   dal   Servizio  sanitario
          nazionale,  con  riguardo  alla  prescrizione ed erogazione
          delle prestazioni sanitarie in regime di esenzione.
              6.  La  raccolta e il trattamento dei dati, consistente
          nelle    operazioni    di    registrazione,    validazione,
          aggiornamento,  rettificazione,  integrazione  ed eventuale
          cancellazione, sono effettuati secondo la normativa vigente
          in materia di protezione dei dati personali.
              7. L'accesso ed il trattamento dei dati sono consentiti
          agli   operatori  delle  aziende  unita'  sanitarie  locali
          appositamente   autorizzati,  nel  rispetto  delle  vigenti
          disposizioni  in  materia di tutela di dati personali e con
          l'adozione  delle misure di sicurezza di cui al decreto del
          Presidente  della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, per il
          riconoscimento  del  diritto  all'esenzione ed il controllo
          delle      esenzioni      rilasciate,     per     finalita'
          amministrativo-contabili,  per  il controllo della relativa
          spesa  a  carico  del  Servizio sanitario nazionale nonche'
          della qualita' e appropriatezza dell'assistenza erogata.
              8.  I dati sanitari sono conservati in archivi cartacei
          e informatizzati separatamente da ogni altro dato personale
          e   sono  trattati  con  tecniche  di  cifratura  o  codici
          identificativi   che   consentano   di   identificare   gli
          interessati solo in caso di necessita'.
              9. (Abrogato).
              - La   legge   30 marzo  2001,  n.  152,  reca:  «Nuova
          disciplina  per  gli  istituti di patronato e di assistenza
          sociale».
              - Il  testo  vigente  dell'art.  4  della legge 6 marzo
          2001, n. 52 (Riconoscimento del Registro nazionale italiano
          dei   donatori  di  midollo  osseo),  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo, e' il seguente:
              «Art. 4 (Donazione di midollo osseo). - 1. La donazione
          di  midollo osseo e' un atto volontario e gratuito ai sensi
          dell'art. 3, comma 1, della legge 4 maggio 1990, n. 107.
              2. Possono essere donatori di midollo osseo i cittadini
          maggiorenni,  iscritti  nel  Registro  nazionale, che siano
          stati  sottoposti,  presso  una  struttura abilitata, ad un
          prelievo  di  sangue  periferico  per  la  definizione  del
          sistema genetico HLA.
              3. (Abrogato).
              - Il   testo  vigente  dell'art.  16  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia  di documentazione amministrativa), come modificato
          dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
              «Art. 16 (Riservatezza dei dati personali contenuti nei
          documenti   trasmessi).   -  1.  Al  fine  di  tutelare  la
          riservatezza  dei  dati personali di cui agli articoli 22 e
          24  della legge 3 l dicembre 1996, n. 675, i certificati ed
          i  documenti  trasmessi  ad altre pubbliche amministrazioni
          possono  contenere  soltanto  le  informazioni  relative  a
          stati,  fatti  e  qualita' personali previste da legge o da
          regolamento  e strettamente necessarie per il perseguimento
          delle finalita' per le quali vengono acquisiti.
              2. - 3. (Abrogati).
              - Il testo vigente dell'art. 2 del decreto del Ministro
          della  sanita' 27 ottobre 2000, n. 137 (Regolamento recante
          norme  concernenti  l'aggiornamento  della  disciplina  del
          flusso  informativo  sui dimessi dagli istituti di ricovero
          pubblici  e  privati), come modificato dal presente decreto
          legislativo, e' il seguente:
              «Art. 2. - 1. In attesa dell'emanazione del regolamento
          di  cui  all'art.  23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre
          1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, e
          dell'adozione dei codici di deontologia di cui all'art. 17,
          comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, il
          titolare   del   trattamento   garantisce   all'interessato
          l'informativa prevista dall'art. 10 della legge 31 dicembre
          1996,  n.  675, e successive modificazioni ed integrazioni,
          sul  trattamento  delle informazioni rilevate attraverso la
          scheda di dimissione ospedaliera.
              2.  Fermo  restando che, ai sensi dell'art. 1, comma 2,
          del decreto 28 dicembre 1991 del Ministro della sanita', la
          scheda   di   dimissione   ospedaliera   costituisce  parte
          integrante   della  cartella  clinica,  di  cui  assume  le
          medesime    valenze    di   carattere   medico-legale,   la
          compilazione  della  scheda  di dimissione ospedaliera e la
          codifica   delle   informazioni   in  essa  contenute  sono
          effettuate nel rigoroso rispetto delle istruzioni riportate
          nel  disciplinare  tecnico  allegato, costituente parte del
          presente decreto.
              3. La responsabilita' della corretta compilazione della
          scheda   di  dimissione,  in  osservanza  delle  istruzioni
          riportate  nell'allegato  disciplinare  tecnico, compete al
          medico   responsabile  della  dimissione,  individuato  dal
          responsabile  dell'unita' operativa dalla quale il paziente
          e'  dimesso;  la  scheda  di dimissione reca la firma dello
          stesso  medico  responsabile  della dimissione. La codifica
          delle  informazioni  sanitarie  riportate  nella  scheda di
          dimissione  ospedaliera  e'  effettuata dallo stesso medico
          responsabile  della  dimissione  di  cui  al presente comma
          ovvero   da  altro  personale  sanitario,  individuato  dal
          direttore  sanitario  dell'istituto  di cura. In entrambi i
          casi,  il  personale  che  effettua la codifica deve essere
          opportunamente formato ed addestrato.
              4.  Il  direttore  sanitario  dell'istituto  di cura e'
          responsabile  delle  verifiche  in ordine alla compilazione
          delle  schede  di  dimissione,  nonche' dei controlli sulla
          completezza  e  la  congruita'  delle  informazioni in esse
          riportate.
              5. (Abrogato).
              - Per  il  testo dell'art. 2 del decreto-legge 28 marzo
          2000,  n.  70,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          26 maggio 2000, n. 137, vedi in nota all'art. 120.
              - Il  testo vigente dell'art. 6 del decreto legislativo
          5 giugno  1998,  n. 204 (Disposizioni per il coordinamento,
          la programmazione e la valutazione della politica nazionale
          relativa  alla  ricerca  scientifica e tecnologica, a norma
          dell'art.  11,  comma  1,  lettera d), della legge 15 marzo
          1997,   n.   59),  come  modificato  dal  presente  decreto
          legislativo, e' il seguente:
              «Art.  6  (Ambito di applicazione e norme sugli enti di
          ricerca).  -  1. Fatto  salvo quanto previsto da successivi
          decreti  emanati in conformita' ai criteri direttivi di cui
          all'art.  18,  comma  1,  lettera  b), della legge 15 marzo
          1997,  n.  59,  o  da  specifiche disposizioni di legge, ai
          sensi del presente decreto per enti di ricerca si intendono
          gli enti e le istituzioni pubbliche nazionali di ricerca di
          cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri   30 dicembre   1993,   n.   593,   e   successive
          modificazioni   e   integrazioni.  Le  norme  del  presente
          decreto,  ove non diversamente disposto, si applicano anche
          agli  osservatori  astronomici,  astrofisici  e  vesuviano,
          all'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla
          montagna,  all'Agenzia  spaziale  italiana (ASI) e all'Ente
          nazionale  per  le  energie alternative (ENEA) e alle altre
          istituzioni  di ricerca di cui le pubbliche amministrazioni
          finanziano  il  funzionamento  ordinario. Sono fatte salve,
          per quanto non altrimenti disposto dal presente decreto, le
          competenze  delle amministrazioni dello Stato nei confronti
          degli enti di cui al presente comma.
              2.  La  nomina  dei  presidenti  degli enti di ricerca,
          dell'Istituto  per  la  ricerca  scientifica  e tecnologica
          sulla  montagna,  dell'ASI  e  dell'ENEA  e'  disposta  con
          decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro  competente,  sentite  le commissioni parlamentari
          competenti,   fatte  salve  le  procedure  di  designazione
          previste  dalla  normativa  vigente  per  specifici  enti e
          istituzioni.  I  presidenti  degli  enti di cui al presente
          comma  possono  restare  in  carica  per  non  piu'  di due
          mandati.  Il  periodo  svolto  in  qualita'  di commissario
          straordinario   e'   comunque  computato  come  un  mandato
          presidenziale.  I  presidenti degli enti di cui al presente
          comma, m carica alla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  la  cui permanenza nella stessa eccede i predetti
          limiti, possono terminare il mandato in corso.
              3. Nei casi per i quali la legislazione vigente prevede
          l'approvazione da parte del CIPE di piani o programmi degli
          enti   di  cui  al  comma  l,  la  relativa  competenza  e'
          trasferita alle amministrazioni dello Stato di riferimento,
          vigilanti  o finanziatrici, fatte salve eventuali eccezioni
          determinate in sede di regolamento di cui all'art. 1, comma
          2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
              Per l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il
          sistema  statistico nazionale restano ferme le disposizioni
          del decreto legislativo 6 settembre 1 989, n. 322.
              4. (Abrogato).
              5. Per le finalita' di cui all'art. 4, comma 1, lettera
          r),   del  decreto  25 novembre  1997  del  Ministro  delle
          comunicazioni,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 283
          del  4 dicembre  1997,  e  di cui all'art. 3, comma 10, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
          n.  318,  i relativi obblighi di contribuzione sono assolti
          nei  limiti e con le modalita' previste dall'art. 26, terzo
          comma,   della   convenzione   approvata  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  13 agosto  1984,  n. 523. Il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,   e'  autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti
          variazioni di bilancio.»
              - Il  decreto  legislativo 1 6 aprile 1994, n. 297 reca
          «Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado».
              - Si  riportano,  nel testo vigente, gli articoli 8 e 9
          della  legge  10 aprile  1981,  n.  121  (Nuovo ordinamento
          dell'Amministrazione   della   pubblica   sicurezza),  come
          modificati dal presente decreto:
              «Art.  8  (Istituzione del Centro elaborazione dati). -
          E'  istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito
          dell'ufficio  di cui alla lettera a) dell'art. 5, il Centro
          elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei
          dati di cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7.
              Il   Centro   provvede   alla  raccolta,  elaborazione,
          classificazione  e  conservazione  negli  archivi magnetici
          delle   informazioni   e   dei   dati   nonche'  alla  loro
          comunicazione  ai  soggetti autorizzati, indicati nell'art.
          9,  secondo  i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi
          del comma seguente.
              Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
          commissione  tecnica,  presieduta  dal funzionario preposto
          all'ufficio  di  cui  alla  lettera  a) dell'art. 5, per la
          fissazione   dei   criteri   e  delle  norme  tecniche  per
          l'espletamento  da parte del Centro delle operazioni di cui
          al   comma   precedente   e   per   il   controllo  tecnico
          sull'osservanza  di  tali  criteri  e  norme  da  parte del
          personale  operante presso il Centro stesso. I criteri e le
          norme    tecniche    predetti   divengono   esecutivi   con
          l'approvazione del Ministro dell'interno.».
              «Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso). -
          L'accesso  ai  dati  e  alle  informazioni conservati negli
          archivi automatizzati del Centro di cui all'art. precedente
          e  la  loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di
          polizia  giudiziaria  appartenenti  alle  forze di polizia,
          agli  ufficiali  di  pubblica sicurezza e ai funzionari dei
          servizi  di  sicurezza,  nonche'  agli  agenti  di  polizia
          giudiziaria  delle forze di polizia debitamente autorizzati
          ai sensi del secondo comma del successivo art. 11.
              L'accesso  ai  dati e alle informazioni di cui al comma
          precedente  e' consentito all'autorita' giudiziaria ai fini
          degli  accertamenti necessari per i procedimenti in corso e
          nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.
              E'    comunque   vietata   ogni   utilizzazione   delle
          informazioni  e  dei dati predetti per finalita' diverse da
          quelle   previste  dall'art.  6,  lettera a).  E'  altresi'
          vietata  ogni  circolazione  delle informazioni all'interno
          della  pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel
          primo comma del presente articolo.».