Art. 183 (Norme abrogate) 1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati: a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675; b) la legge 3 novembre 2000, n. 325; c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123; d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255; e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135; f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171; g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389; h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51; i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135; l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12; m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282; n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467; o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresi', abrogati: a) l'art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanita' 18 maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare; b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152; c) l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di donatori midollo osseo; d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati di assistenza al parto; e) l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanita' 27 ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero; f) l'articolo 2, comma 5-quater 1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo; g) l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico; h) l'articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di diffusione di dati relativi a studenti; i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121. 4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell'articolo 119, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo codice.
Note all'art. 183: - Per i riferimenti alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, abrogata dal presente decreto legislativo, vedi nelle nota alle premesse. - La legge 3 novembre 2000, n. 325, abrogata dal presente decreto legislativo, recava: «Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675». - Il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123, abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni correttive ed integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali». - Il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255, abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni integrative e correttive della legge 3 l dicembre 1996, n. 675, in materia di notificazione dei trattamenti di dati personali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge 31 dicembre 1996, n. 676». - Il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, di cui il presente decreto ha abrogato l'art. 1, reca «Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici». - Il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attivita' giornalistica». - Il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389, abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici». - Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51, abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni integrative e correttive della legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernenti il personale dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali». - Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 (Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalita' storiche, statistiche e di ricerca scientifica), e' stato abrogato dal presente decreto, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12, il cui testo vigente si riporta: «Art. 8 (Consultabilita' di documenti). - 1. Nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, recante «Attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di documenti archivistici non ammessi alla libera consultabilita» e' inserito, in ultimo, il seguente comma. «con decreto del Ministro dell'interno e' istituita la Commissione per le questioni inerenti alla consultabilita' degli atti di archivio riservati. La Commissione fornisce la consulenza al Ministro nell'analisi comparativa degli interessi alla accessibilita' degli atti e la tutela della riservatezza individuale. Nella composizione della Commissione e' assicurata la partecipazione di un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali.». «Art. 11 (Disposizioni sul sistema statistico nazionale). - 1. Dopo l'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», e' inserito il seguente: «Art. 6-bis (Trattamenti di dati personali). - 1. I soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale possono raccogliere ed ulteriormente trattare i dati personali necessari per perseguire gli scopi statistici previsti dal presente decreto, dalla legge o dalla normativa comunitaria, qualora il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi. 2. Nel programma statistico nazionale sono illustrate le finalita' perseguite e le garanzie previste dal presente decreto e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. Il programma indica anche i dati di cui agli articoli 22 e 24 della medesima legge, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalita' di trattamento. Il programma e' adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 3. Quando sono raccolti per altri scopi, i dati personali possono essere ulteriormente trattati per scopi statistici, se cio' e' previsto dal presente decreto, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da un regolamento. 4. L dati personali raccolti specificamente per uno scopo statistico possono essere trattati dai soggetti di cui al comma 1 per altri scopi statistici di interesse pubblico previsti ai sensi del comma 3, quando questi ultimi sono chiaramente determinati e di limitata durata. Tale eventualita', al pari di quella prevista dal medesimo comma 3, e' chiaramente rappresentata agli interessati al momento della raccolta o, quando cio' non e' possibile, e' resa preventivamente nota al pubblico e al Garante nei modi e nei termini previsti dal codice di deontologia e di buona condotta. 5. I dati personali sono resi anonimi dopo la raccolta o quando la loro disponibilita' non sia piu' necessaria per i propri trattamenti statistici. 6. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono custoditi separatamente da ogni altro dato personale salvo che cio', in base ad un atto motivato per iscritto, risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato. I dati personali trattati per scopi statistici sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalita' che non richiedano il loro utilizzo. 7. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono abbinabili ad altri dati, sempre che l'abbinamento sia temporaneo ed essenziale per i propri trattamenti statistici. 8. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati sono annotate senza modificare questi ultimi qualora il risultato di tali operazioni non produca effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici.». «Art. 12 (Modifiche a disposizioni vigenti). - 1. Il comma 2 dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», e' sostituito dal seguente: «2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.». 2. Nell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le parole: «, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale» sono sostituite dalle parole: «, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili». 3. Il comma 2 dell'art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e' sostituito dal seguente: «2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo modalita' che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, ne' ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati.». 4. Nel comma 4 dell'art. 9, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le parole: «presenti nei pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti: «provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque». 5. Nell'art. 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le parole: «e sull'osservanza delle norme» sono sostituite dalle seguenti: «e contribuisce alla corretta applicazione delle norme» e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti: «, segnalando anche al Garante per la protezione dei dati personali i casi di inosservanza delle medesime norme o assicurando altra collaborazione nei casi in cui la natura tecnica dei problemi lo richieda». 6. Nell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono inserite in fine le seguenti parole: «, ed e' sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282, abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni per garantire la riservatezza dei dati personali in ambito sanitario.». - Il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467, abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali, a norma dell'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, abrogato dal presente decreto legislativo, recava: «Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501 reca: «Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, a norma dell'art. 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.». - Il testo vigente dell'art. 5 del decreto del Ministro della sanita' 18 maggio 2001, n. 279 (Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124), come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: «Art. 5 (Diagnosi della malattia e riconoscimento del diritto all'esenzione). - 1. L'assistito per il quale sia stato formulato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale il sospetto diagnostico di una malattia rara inclusa nell'allegato 1 e' indirizzato dallo stesso medico, in base alle informazioni del competente Centro interregionale di riferimento, ai presidi della Rete in grado di garantire la diagnosi della specifica malattia o del gruppo di malattie. 2. I presidi della Rete assicurano l'erogazione in regime di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni finalizzate alla diagnosi e, qualora necessarie ai fini della diagnosi di malattia rara di origine ereditaria, le indagini genetiche sui familiari dell'assistito. I relativi oneri sono a totale carico dell'azienda unita' sanitaria locale di residenza dell'assistito. 3. I presidi della Rete comunicano ogni nuovo caso di malattia rara accertato al Centro di riferimento competente, secondo le modalita' stabilite in appositi disciplinari tecnici predisposti dall'Istituto superiore di sanita'. 4. L'assistito cui sia stata accertata da un presidio della Rete una malattia rara inclusa nell'allegato 1 puo' chiedere il riconoscimento del diritto all'esenzione all'azienda unita' sanitaria locale di residenza, allegando la certificazione rilasciata dal presidio stesso. 5. Al momento del rilascio dell'attestato di esenzione l'azienda unita' sanitaria locale fornisce all'interessato l'informativa ai sensi degli articoli 10 e 23 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, e acquisisce il consenso scritto al trattamento dei dati da parte di soggetti erogatori di prestazioni, pubblici, convenzionati o accreditati dal Servizio sanitario nazionale, con riguardo alla prescrizione ed erogazione delle prestazioni sanitarie in regime di esenzione. 6. La raccolta e il trattamento dei dati, consistente nelle operazioni di registrazione, validazione, aggiornamento, rettificazione, integrazione ed eventuale cancellazione, sono effettuati secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 7. L'accesso ed il trattamento dei dati sono consentiti agli operatori delle aziende unita' sanitarie locali appositamente autorizzati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela di dati personali e con l'adozione delle misure di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, per il riconoscimento del diritto all'esenzione ed il controllo delle esenzioni rilasciate, per finalita' amministrativo-contabili, per il controllo della relativa spesa a carico del Servizio sanitario nazionale nonche' della qualita' e appropriatezza dell'assistenza erogata. 8. I dati sanitari sono conservati in archivi cartacei e informatizzati separatamente da ogni altro dato personale e sono trattati con tecniche di cifratura o codici identificativi che consentano di identificare gli interessati solo in caso di necessita'. 9. (Abrogato). - La legge 30 marzo 2001, n. 152, reca: «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale». - Il testo vigente dell'art. 4 della legge 6 marzo 2001, n. 52 (Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo), come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: «Art. 4 (Donazione di midollo osseo). - 1. La donazione di midollo osseo e' un atto volontario e gratuito ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 4 maggio 1990, n. 107. 2. Possono essere donatori di midollo osseo i cittadini maggiorenni, iscritti nel Registro nazionale, che siano stati sottoposti, presso una struttura abilitata, ad un prelievo di sangue periferico per la definizione del sistema genetico HLA. 3. (Abrogato). - Il testo vigente dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: «Art. 16 (Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi). - 1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 3 l dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualita' personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalita' per le quali vengono acquisiti. 2. - 3. (Abrogati). - Il testo vigente dell'art. 2 del decreto del Ministro della sanita' 27 ottobre 2000, n. 137 (Regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati), come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: «Art. 2. - 1. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'adozione dei codici di deontologia di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, il titolare del trattamento garantisce all'interessato l'informativa prevista dall'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, sul trattamento delle informazioni rilevate attraverso la scheda di dimissione ospedaliera. 2. Fermo restando che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto 28 dicembre 1991 del Ministro della sanita', la scheda di dimissione ospedaliera costituisce parte integrante della cartella clinica, di cui assume le medesime valenze di carattere medico-legale, la compilazione della scheda di dimissione ospedaliera e la codifica delle informazioni in essa contenute sono effettuate nel rigoroso rispetto delle istruzioni riportate nel disciplinare tecnico allegato, costituente parte del presente decreto. 3. La responsabilita' della corretta compilazione della scheda di dimissione, in osservanza delle istruzioni riportate nell'allegato disciplinare tecnico, compete al medico responsabile della dimissione, individuato dal responsabile dell'unita' operativa dalla quale il paziente e' dimesso; la scheda di dimissione reca la firma dello stesso medico responsabile della dimissione. La codifica delle informazioni sanitarie riportate nella scheda di dimissione ospedaliera e' effettuata dallo stesso medico responsabile della dimissione di cui al presente comma ovvero da altro personale sanitario, individuato dal direttore sanitario dell'istituto di cura. In entrambi i casi, il personale che effettua la codifica deve essere opportunamente formato ed addestrato. 4. Il direttore sanitario dell'istituto di cura e' responsabile delle verifiche in ordine alla compilazione delle schede di dimissione, nonche' dei controlli sulla completezza e la congruita' delle informazioni in esse riportate. 5. (Abrogato). - Per il testo dell'art. 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, vedi in nota all'art. 120. - Il testo vigente dell'art. 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: «Art. 6 (Ambito di applicazione e norme sugli enti di ricerca). - 1. Fatto salvo quanto previsto da successivi decreti emanati in conformita' ai criteri direttivi di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, o da specifiche disposizioni di legge, ai sensi del presente decreto per enti di ricerca si intendono gli enti e le istituzioni pubbliche nazionali di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni. Le norme del presente decreto, ove non diversamente disposto, si applicano anche agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, all'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, all'Agenzia spaziale italiana (ASI) e all'Ente nazionale per le energie alternative (ENEA) e alle altre istituzioni di ricerca di cui le pubbliche amministrazioni finanziano il funzionamento ordinario. Sono fatte salve, per quanto non altrimenti disposto dal presente decreto, le competenze delle amministrazioni dello Stato nei confronti degli enti di cui al presente comma. 2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca, dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari competenti, fatte salve le procedure di designazione previste dalla normativa vigente per specifici enti e istituzioni. I presidenti degli enti di cui al presente comma possono restare in carica per non piu' di due mandati. Il periodo svolto in qualita' di commissario straordinario e' comunque computato come un mandato presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente comma, m carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i predetti limiti, possono terminare il mandato in corso. 3. Nei casi per i quali la legislazione vigente prevede l'approvazione da parte del CIPE di piani o programmi degli enti di cui al comma l, la relativa competenza e' trasferita alle amministrazioni dello Stato di riferimento, vigilanti o finanziatrici, fatte salve eventuali eccezioni determinate in sede di regolamento di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. Per l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il sistema statistico nazionale restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1 989, n. 322. 4. (Abrogato). 5. Per le finalita' di cui all'art. 4, comma 1, lettera r), del decreto 25 novembre 1997 del Ministro delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997, e di cui all'art. 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, i relativi obblighi di contribuzione sono assolti nei limiti e con le modalita' previste dall'art. 26, terzo comma, della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.» - Il decreto legislativo 1 6 aprile 1994, n. 297 reca «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado». - Si riportano, nel testo vigente, gli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), come modificati dal presente decreto: «Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). - E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7. Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonche' alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente. Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.». «Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso). - L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all'art. precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonche' agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo art. 11. L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente e' consentito all'autorita' giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale. E' comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalita' diverse da quelle previste dall'art. 6, lettera a). E' altresi' vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo.».