ART. 183
(definizioni)
1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve
le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si
intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle
categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente
decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia
l'obbligo di disfarsi;
b) produttore: la persona la cui attivita' ha prodotto rifiuti
cioe' il produttore iniziale e la persona che ha effettuato
operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che
hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li
detiene;
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni,
nonche' il controllo delle discariche dopo la chiusura;
e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di
raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
f) raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di
economicita', efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i
rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della
raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del
trattamento, nonche' a raggruppare i rifiuti di imballaggio
separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i
rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;
g) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre
definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito
economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste
nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto;
h) recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare
materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso
trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la
cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste
nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto;
i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o piu' edifici o
stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno
di un'area delimitata in cui si svolgono le attivita' di produzione
dalle quali sono originati i rifiuti;
l) stoccaggio: le attivita' di smaltimento consistenti nelle
operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15
dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonche' le
attivita' di recupero consistenti nelle operazioni di messa in
riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla
medesima parte quarta;
m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato,
prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle
seguenti condizioni:
1) i rifiuti depositati non devono contenere
policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofenoli in quantita' superiore a 2,5 parti per milione
(ppm), ne' policlorobifenile e policlorotrifenili in quantita'
superiore a 25 parti per milione (ppm);
2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalita'
alternative, a scelta del produttore:
oppure
2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle
quantita' in deposito;
oppure
2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito
raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorche' il quantitativo di
rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non
puo' avere durata superiore ad un anno;
oppure
2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in
stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di
durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantita';
3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalita'
alternative, a scelta del produttore:
3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle
quantita' in deposito;
oppure
3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito
raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorche' il quantitativo di
rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non
puo' avere durata superiore ad un anno;
oppure
3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in
stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di
durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantita';
4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie
omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche,
nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che
disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
5) devono essere rispettate le norme che disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
n) sottoprodotto: i prodotti dell'attivita' dell'impresa che, pur
non costituendo l'oggetto dell'attivita' principale, scaturiscono in
via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono
destinati ad un ulteriore impiego o al consumo. Non sono soggetti
alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto i
sottoprodotti di cui l'impresa non si disfi, non sia obbligata a
disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare i
sottoprodotti impiegati direttamente dall'impresa che li produce o
commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l'impresa
stessa direttamente per il consumo o per l'impiego, senza la
necessita' di operare trasformazioni preliminari in un successivo
processo produttivo; a quest'ultimo fine, per trasformazione
preliminare s'intende qualsiasi operazione che faccia perdere al
sottoprodotto la sua identita', ossia le caratteristiche
merceologiche di qualita' e le proprieta' che esso gia' possiede, e
che si rende necessaria per il successivo impiego in u n processo
produttivo o per il consumo. L'utilizzazione del sottoprodotto deve
essere certa e non eventuale. Rientrano altresi' tra i sottoprodotti
non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente
decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti
dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro
di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro,
depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree
industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o
di ripristino ambientale. Al fine di garantire un impiego certo del
sottoprodotto, deve essere verificata la rispondenza agli standard
merceologici, nonche' alle norme tecniche, di sicurezza e di settore
e deve essere attestata la destinazione del sottoprodotto ad
effettivo utilizzo in base a tali standard e norme tramite una
dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare
dell'impianto dove avviene l'effettivo utilizzo. L'utilizzo del
sottoprodotto non deve comportare per l'ambiente o la salute
condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attivita'
produttive;
o) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore
di umidita', proveniente da raccolta differenziata o selezione o
trattamento dei rifiuti urbani;
p) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilita' e a basso
tenore di umidita' proveniente da raccolta differenziata o selezione
o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto
energetico;
q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le
caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181;
r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile,
sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed
integrazioni, come RDF di qualita' normale, che e' recuperato dai
rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti
finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo
utilizzo, nonche' a ridurre e controllare:
1) il rischio ambientale e sanitario;
2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale
putrescibile e il contenuto di umidita';
3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini
della combustione;
s) combustibile da rifiuti di qualita' elevata (CDR-Q): il
combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI
9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualita'
elevata, cui si applica l'articolo 229;
t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della
frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme
tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la
tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi
di qualita';
u) materia prima secondaria per attivita' siderurgiche e
metallurgiche la cui utilizzazione e' certa e non eventuale:
1) rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di
recupero completo e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni,
Euro o ad altre specifiche nazionali e internazionali, individuate
entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta
del presente decreto con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive, non avente natura regolamentare;
2) i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o
provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta
differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche
riportate nelle specifiche di cui al numero 1). I fornitori e
produttori di materia prima secondaria per attivita' siderurgiche
appartenenti a Paesi esteri presentano domanda di iscrizione all'Albo
nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 12,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
ministeriale di cui al numero 1);
v) gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei
siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti,
prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo,
coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di
legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo.
L'impresa che intende svolgere l'attivita' di gestione dei rifiuti e
di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di
intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo di cui
all'articolo 212 nonche' nella categoria delle opere generali di
bonifica e protezione ambientale stabilite dall'Allegato A annesso al
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34;
z) emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa
introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;
aa) scarichi idrici: qualsiasi immissione di acque reflue in
acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria,
indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a
preventivo trattamento di depurazione;
bb) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica dovuta
all'introduzione nell'aria di una o piu' sostanze in quantita' e con
caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute
umana o per la qualita' dell'ambiente oppure tali da ledere i beni
materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;
cc) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attivita'
volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa
l'attivita' di spazzamento delle strade, come definita alla lettera
d);
dd) spazzamento delle strade: modalita' di raccolta dei rifiuti
su strada.
Nota all'art. 183:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di
qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai
sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 29 febbraio 2000, n. 49, S.O.