Art. 183.
 Circolazione dei veicoli a trazione animale ))                  ))
  1. Ogni veicolo a  trazione  animale  deve  essere  guidato  da  un
conducente  che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e
deve avere costantemente il controllo degli animali.
  2. Un veicolo adibito al trasporto di persone o di  cose  non  puo'
essere  trainato  da  piu' di due animali se a due ruote o da piu' di
quattro se a quattro ruote. Fanno eccezione i trasporti funebri.
  3. I veicoli adibiti al trasporto di cose, quando  devono  superare
forti  pendenze  o  per  altre  comprovate necessita', possono essere
trainati da un numero di animali  superiore  a  quello  indicato  nel
comma  2  previa  autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
Nei centri abitati l'autorizzazione e' rilasciata in  ogni  caso  dal
sindaco.
  4.  I  veicoli  trainati  da  piu'  di tre animali devono avere due
conducenti.
  5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
trentamila a lire centoventimila.