Articolo 183 
                            (Definizioni) 
 
  1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le
ulteriori  definizioni  contenute  nelle  disposizioni  speciali,  si
intende per: 
    a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui  il  detentore
si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; 
    b)  "rifiuto  pericoloso":  rifiuto  che  presenta  una  o   piu'
caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente
decreto; 
    c)  "oli  usati":  qualsiasi  olio  industriale  o  lubrificante,
minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente
destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi
di  trasmissione,  nonche'  gli  oli  usati  per  turbine  e  comandi
idraulici; 
    d)  "rifiuto  organico"  rifiuti  biodegradabili  di  giardini  e
parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei  domestici,
ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita  al  dettaglio  e
rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare  raccolti  in  modo
differenziato; 
    e) "autocompostaggio": compostaggio  degli  scarti  organici  dei
propri rifiuti  urbani,  effettuato  da  utenze  domestiche  ((e  non
domestiche)), ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto; 
    f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attivita'  produce
rifiuti e il soggetto al quale sia  giuridicamente  riferibile  detta
produzione (produttore iniziale) o chiunque  effettui  operazioni  di
pretrattamento,  di  miscelazione  o  altre  operazioni   che   hanno
modificato la natura  o  la  composizione  di  detti  rifiuti  (nuovo
produttore) ; 
    g):  "produttore  del  prodotto":  qualsiasi  persona  fisica   o
giuridica  che  professionalmente  sviluppi,  fabbrichi,   trasformi,
tratti, venda o importi prodotti; 
    h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona  fisica  o
giuridica che ne e' in possesso; 
    i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce  in  qualita'  di
committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti,
compresi i commercianti che non prendono materialmente  possesso  dei
rifiuti; 
    l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo
smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari
che non acquisiscono la materiale disponibilita' dei rifiuti; 
    m) "prevenzione": misure adottate  prima  che  una  sostanza,  un
materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: 
      1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei
prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; 
      2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la
salute umana; 
      3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; 
    n) "gestione": la  raccolta,  il  trasporto,  il  recupero  e  lo
smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali  operazioni  e
gli interventi successivi alla  chiusura  dei  siti  di  smaltimento,
nonche' le  operazioni  effettuate  in  qualita'  di  commerciante  o
intermediario. Non costituiscono attivita' di gestione dei rifiuti le
operazioni  di   prelievo,   raggruppamento,   cernita   e   deposito
preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali  derivanti
da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse  mareggiate  e  piene,
anche  ove  frammisti  ad  altri  materiali  di   origine   antropica
effettuate, nel tempo  tecnico  strettamente  necessario,  presso  il
medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati; 
    o) "raccolta": il  prelievo  dei  rifiuti,  compresi  la  cernita
preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa  la
gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del
loro trasporto in un impianto di trattamento; 
    p) "raccolta differenziata": la raccolta  in  cui  un  flusso  di
rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti
al fine di facilitarne il trattamento specifico; 
    q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di  controllo,
pulizia,  smontaggio  e  riparazione  attraverso   cui   prodotti   o
componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati  in  modo  da
poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; 
    r)  "riutilizzo":  qualsiasi  operazione  attraverso   la   quale
prodotti o componenti che non sono rifiuti sono  reimpiegati  per  la
stessa finalita' per la quale erano stati concepiti; 
    s) "trattamento": operazioni di recupero o  smaltimento,  inclusa
la preparazione prima del recupero o dello smaltimento; 
    t) "recupero": qualsiasi operazione il cui  principale  risultato
sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile,  sostituendo
altri  materiali  che  sarebbero  stati  altrimenti  utilizzati   per
assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere  tale
funzione, all'interno  dell'impianto  o  nell'economia  in  generale.
L'allegato C della parte IV del presente decreto  riporta  un  elenco
non esaustivo di operazioni di recupero.; 
    u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui
i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali  o  sostanze
da utilizzare per la loro  funzione  originaria  o  per  altri  fini.
Include il trattamento di materiale organico ma non  il  recupero  di
energia ne' il ritrattamento per  ottenere  materiali  da  utilizzare
quali combustibili o in operazioni di riempimento; 
    v)  "rigenerazione  degli  oli  usati"  qualsiasi  operazione  di
riciclaggio che  permetta  di  produrre  oli  di  base  mediante  una
raffinazione  degli  oli  usati,  che  comporti  in  particolare   la
separazione dei contaminanti, dei prodotti  di  ossidazione  e  degli
additivi contenuti in tali oli; 
    z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche
quando l'operazione ha come conseguenza  secondaria  il  recupero  di
sostanze o di energia.  L'Allegato  B  alla  parte  IV  del  presente
decreto  riporta  un  elenco  non  esaustivo  delle   operazioni   di
smaltimento; 
    aa) "stoccaggio": le attivita' di smaltimento  consistenti  nelle
operazioni di deposito preliminare di rifiuti di  cui  al  punto  D15
dell'allegato B alla parte quarta del presente  decreto,  nonche'  le
attivita' di  recupero  consistenti  nelle  operazioni  di  messa  in
riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla  medesima
parte quarta; 
    bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento  dei  rifiuti  e  il
deposito preliminare alla raccolta ai fini  del  trasporto  di  detti
rifiuti in  un  impianto  di  trattamento,  effettuati,  prima  della
raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono  prodotti,  da  intendersi
quale l'intera area in cui si svolge l'attivita' che  ha  determinato
la produzione dei rifiuti o, per gli  imprenditori  agricoli  di  cui
all'articolo 2135 del codice civile, presso il  sito  che  sia  nella
disponibilita' giuridica della cooperativa agricola, ivi  compresi  i
consorzi  agrari,  di  cui  gli  stessi  sono  soci,  alle   seguenti
condizioni: 
      1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti  di
cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni,  devono
essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che  regolano  lo
stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose
e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 
      2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle  operazioni
di recupero o di smaltimento secondo  una  delle  seguenti  modalita'
alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza  almeno
trimestrale, indipendentemente dalle quantita' in deposito; quando il
quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente  i  30
metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.  In
ogni caso,  allorche'  il  quantitativo  di  rifiuti  non  superi  il
predetto limite all'anno,  il  deposito  temporaneo  non  puo'  avere
durata superiore ad un anno; 
      3)  il  "deposito  temporaneo"  deve  essere   effettuato   per
categorie omogenee di rifiuti e nel  rispetto  delle  relative  norme
tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme
che disciplinano  il  deposito  delle  sostanze  pericolose  in  essi
contenute; 
      4)  devono  essere  rispettate  le   norme   che   disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 
      5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate  le
modalita' di gestione del deposito temporaneo; 
    cc)  "combustibile  solido  secondario  (CSS)":  il  combustibile
solido  prodotto  da  rifiuti  che  rispetta  le  caratteristiche  di
classificazione e di specificazione individuate delle norme  tecniche
UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta  salva
l'applicazione  dell'articolo   184-ter,   il   combustibile   solido
secondario, e' classificato come rifiuto speciale; 
    dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto  dal  trattamento
biologico aerobico o  anaerobico  dei  rifiuti  indifferenziati,  nel
rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato,
finalizzate a definirne contenuti e usi  compatibili  con  la  tutela
ambientale e sanitaria e, in particolare,  a  definirne  i  gradi  di
qualita'; 
    ee) "compost di qualita'": prodotto, ottenuto dal compostaggio di
rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i  requisiti  e
le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto  legislativo
29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni; 
    ff) "digestato di qualita'": prodotto ottenuto  dalla  digestione
anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i
requisiti contenuti in norme tecniche da  emanarsi  con  decreto  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
concerto con il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
    gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera  di  cui  all'articolo
268, comma 1, lettera b); 
    hh) "scarichi idrici": le  immissioni  di  acque  reflue  di  cui
all'articolo 74, comma 1, lettera ff); 
    ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di  cui
all'articolo 268, comma 1, lettera a); 
    ll)  "gestione  integrata  dei  rifiuti":  il   complesso   delle
attivita', ivi compresa  quella  di  spazzamento  delle  strade  come
definita alla lettera oo),  volte  ad  ottimizzare  la  gestione  dei
rifiuti; 
    mm) "centro di raccolta": area  presidiata  ed  allestita,  senza
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,   per
l'attivita' di raccolta  mediante  raggruppamento  differenziato  dei
rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori  per  il
trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina  dei
centri di raccolta e' data con decreto del Ministro  dell'ambiente  e
della tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentita  la  Conferenza
unificata , di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
    nn)  "migliori  tecniche  disponibili":  le   migliori   tecniche
disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter)  del
presente decreto; 
    oo) spazzamento delle strade: modalita' di raccolta  dei  rifiuti
mediante operazione di pulizia delle strade, aree  pubbliche  e  aree
private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della  neve
dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate  al  solo  scopo  di
garantire la loro fruibilita' e la sicurezza del transito ; 
    pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema  di  raccolta  di
specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi  di  cui  ai
titoli II e III della  parte  quarta  del  presente  decreto  e  alla
normativa settoriale, o organizzato  sulla  base  di  un  accordo  di
programma stipulato tra la pubblica amministrazione  ed  associazioni
imprenditoriali  rappresentative  sul   piano   nazionale,   o   loro
articolazioni   territoriali,    oppure    sulla    base    di    una
convenzione-quadro  stipulata  tra  le  medesime  associazioni  ed  i
responsabili della piattaforma di  conferimento,  o  dell'impresa  di
trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva
dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro  deve
seguire la stipula  di  un  contratto  di  servizio  tra  il  singolo
produttore  ed  il  gestore  della  piattaforma  di  conferimento,  o
dell'impresa di trasporto dei rifiuti,  in  attuazione  del  predetto
accordo o della predetta convenzione; 
    qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto  che  soddisfa
le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta  i
criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2; 
    ((qq-bis) "compostaggio di  comunita'":  compostaggio  effettuato
collettivamente da piu' utenze  domestiche  e  non  domestiche  della
frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine
dell'utilizzo  del   compost   prodotto   da   parte   delle   utenze
conferenti)). 
 
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AGGIORNAMENTO (32) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 25 - 28 gennaio 2010 n. 28 (in
G.U.  1a  s.s.  3/2/2010  n.  5)  ha   dichiarato   "l'illegittimita'
costituzionale dell'art.  183,  comma  1,  lettera  n),  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),  nel
testo antecedente alle modiche introdotte dall'art. 2, comma 20,  del
decreto legislativo 16 gennaio 2008,  n.  4  (Ulteriori  disposizioni
correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n.  152,  recante
norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede:  "rientrano
altresi' tra i sottoprodotti non soggetti alle  disposizioni  di  cui
alla parte quarta del presente decreto le ceneri di  pirite,  polveri
di ossido di ferro, provenienti  dal  processo  di  arrostimento  del
minerale noto come pirite o solfuro di ferro  per  la  produzione  di
acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti  di
produzione dismessi, aree industriali e non, anche  se  sottoposte  a
procedimento di bonifica o di ripristino ambientale"".