Art. 184 
 
                   Annotazione dei lavori a corpo 
 
                   (art. 159, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. I lavori a corpo sono  annotati  su  apposito  libretto  delle
misure, sul quale, in occasione di ogni  stato  d'avanzamento  e  per
ogni categoria di  lavorazione  in  cui  risultano  suddivisi,  viene
registrata la quota  percentuale  dell'aliquota  relativa  alla  voce
disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che e'
stata eseguita. 
    2. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota  percentuale
eseguita  dell'aliquota  relativa  alla  voce  disaggregata  di  ogni
categoria di  lavorazione  che  e'  stata  eseguita  viene  riportata
distintamente nel registro di contabilita'. 
    3. Le  progressive  quote  percentuali  delle  voci  disaggregate
eseguite  delle  varie  categorie  di  lavorazioni  sono  desunte  da
valutazioni autonomamente effettuate dal  direttore  dei  lavori,  il
quale puo' controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro
nel computo metrico estimativo  dal  quale  le  aliquote  sono  state
dedotte. Tale computo peraltro  non  fa  parte  della  documentazione
contrattuale.