Art. 184 (a).
      Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi
  1. Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati  ad  un
veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso
occorre  almeno  un  conducente, il quale deve avere costantemente il
controllo dei medesimi e condurli in  modo  da  evitare  intralcio  e
pericolo per la circolazione.
  2.  La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali
isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona
destinata al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo.
  3. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, ad eccezione per le
strade sufficientemente illuminate o interne  ai  centri  abitati,  i
conducenti  devono  tenere  acceso un dispositivo di segnalazione che
proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto
in modo che risulti visibile sia  dalla  parte  anteriore  che  dalla
parte posteriore.
  4. A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere legati non
piu'  di  due animali senza obbligo di conducente e delle luci di cui
al comma 3. Tuttavia nei casi previsti dall'art. 152 tali animali non
dovranno ostacolare la visibilita' delle luci previste per il veicolo
a cui sono legati.
  5. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di  animali
quando  circolano  su  strada  devono essere condotti da un guardiano
fino al numero di (( cinquanta )) e da non meno di due per un  numero
superiore.
  6.  I  guardiani  devono regolare il transito degli animali in modo
che resti libera sulla sinistra almeno la  meta'  della  carreggiata.
Sono, altresi', tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali ((
superiori  al  numero di cinquanta )) ad opportuni intervalli al fine
di assicurare la regolarita' della circolazione.
  7. Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono  sostare
sulle  strade  e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e
seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un  dispositivo  di
segnalazione  che  proietti in orizzontale luce arancione in tutte le
direzioni, esposto in modo  che  risulti  visibile  sia  dalla  parte
anteriore che da quella posteriore.
  8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 97 del D.Lgs. n. 360/1993.