Art. 184. 
             Sede e sessione unica dell'esame di licenza 
 
  1. Sono sedi di esame di licenza di scuola media  le  scuole  medie
statali e pareggiate nonche', per i soli alunni  interni,  le  scuole
medie legalmente riconosciute, salvo  quanto  previsto  dall'articolo
362, comma 3, per le scuole medie legalmente riconosciute  dipendenti
dall'autorita' ecclesiastica. 
  2. L'esame di licenza media si sostiene in  un'unica  sessione  con
possibilita' di prove suppletive per i candidati assenti per gravi  e
comprovati motivi. 
  3. Le prove suppletive devono concludersi prima  dell'inizio  delle
lezioni dell'anno scolastico successivo.