Art. 184. Sede e sessione unica dell'esame di licenza 1. Sono sedi di esame di licenza di scuola media le scuole medie statali e pareggiate nonche', per i soli alunni interni, le scuole medie legalmente riconosciute, salvo quanto previsto dall'articolo 362, comma 3, per le scuole medie legalmente riconosciute dipendenti dall'autorita' ecclesiastica. 2. L'esame di licenza media si sostiene in un'unica sessione con possibilita' di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi. 3. Le prove suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.