Art. 184 
 
                            Fondo cultura 
 
  1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione
di 50 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di
investimenti e altri interventi  per  la  tutela,  la  fruizione,  la
valorizzazione  e  la  digitalizzazione  del   patrimonio   culturale
materiale e immateriale. Con decreto del Ministro per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalita' e  condizioni
di funzionamento del fondo. 
  2. La dotazione del fondo  puo'  essere  incrementata  dall'apporto
finanziario di  soggetti  privati,  comprese  le  persone  giuridiche
private di cui dal titolo II del libro primo del codice civile. 
  3. Sulla base di apposita convenzione con il Ministero per i beni e
le attivita' culturali e  per  il  turismo  l'Istituto  nazionale  di
promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28  dicembre
2015, n. 208  puo'  svolgere,  anche  tramite  societa'  partecipate,
l'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative
di cui al comma 1, nonche' le  relative  attivita'  di  assistenza  e
consulenza, con oneri a carico del fondo. 
  4. Il decreto di cui al comma 1  puo'  destinare  una  quota  delle
risorse al finanziamento di un fondo di garanzia per  la  concessione
di contributi in  conto  interessi  e  di  mutui  per  interventi  di
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Il  fondo  di
cui al presente comma e' gestito e  amministrato  a  titolo  gratuito
dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata secondo le
modalita' definite con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, da adottare  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Il Fondo di cui al  comma  1  puo'  essere  incrementato,  nella
misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante  corrispondente
riduzione  delle  risorse   del   Fondo   sviluppo   e   coesione   -
programmazione 2014-2020 - di cui  all'articolo  1,  comma  6,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa  delibera  del  CIPE  volta  a
rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le  somme
gia' assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e  10/2018
al Piano operativo "Cultura e turismo" di  competenza  del  Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per  il  turismo.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con  propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.