(CODICE CIVILE-art. 1840)
                             Art. 1840. 
 
                     (Apertura della cassetta). 
 
  Se la cassetta e' intestata a piu' persone, l'apertura di  essa  e'
consentita singolarmente a ciascuno degli intestatari, salvo  diversa
pattuizione. 
 
  In caso di morte dell'intestatario o di uno degli  intestatari,  la
banca  che  ne  abbia  ricevuto  comunicazione  non  puo'  consentire
l'apertura della cassetta se non con l'accordo di  tutti  gli  aventi
diritto o secondo le modalita' stabilite dall'autorita' giudiziaria.