ART. 185
                  (limiti al campo di applicazione)

  1.  Non  rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del
presente decreto:
    a)   le   emissioni   costituite   da  effluenti  gassosi  emessi
nell'atmosfera di cui all'articolo 183, comma 1, lettera z);
    b)  gli  scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da
acque reflue;
    c) i rifiuti radioattivi;
    d)  i  rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal
trattamento,  dall'ammasso  di  risorse minerali o dallo sfruttamento
delle cave;
    e)  le  carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed
altre  sostanze  naturali  non  pericolose utilizzate nelle attivita'
agricole  ed in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre
da  coltivazione,  anche  sotto  forma  di  fanghi, provenienti dalla
pulizia  e  dal  lavaggio  dei  prodotti  vegetali riutilizzati nelle
normali  pratiche  agricole  e di conduzione dei fondi rustici, anche
dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli che
riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali
di partenza;
    f)  le  eccedenze  derivanti  dalle  preparazioni nelle cucine di
qualsiasi  tipo  di  cibi  solidi,  cotti  e  crudi,  non entrati nel
circuito  distributivo  di somministrazione, destinati alle strutture
di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991,
n. 281, nel rispetto della vigente normativa;
    g) i materiali esplosivi in disuso;
    h) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti
da  alvei  di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto,
in  misura  superiore  ai  limiti  stabiliti con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro novanta
giorni  dall'entrata  in  vigore  della  parte  quarta  del  presente
decreto.  Sino  all'emanazione  del  predetto  decreto  continuano ad
applicarsi  i  limiti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25
ottobre 1999, n. 471;
    i)  il  coke  da  petrolio  utilizzato  come combustibile per uso
produttivo;
    l)  materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed
alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorita' competenti;
    m)  i  sistemi  d'arma,  i mezzi, i materiali e le infrastrutture
direttamente   destinati  alla  difesa  militare  ed  alla  sicurezza
nazionale  individuati con decreto del Ministro della difesa, nonche'
la  gestione  dei  materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove
vengono  immagazzinati i citati materiali, che rimangono disciplinati
dalle  speciali  norme di settore nel rispetto dei principi di tutela
dell'ambiente  previsti  dalla  parte  quarta del presente decreto. I
magazzini,  i  depositi  e  i  siti  di  stoccaggio nei quali vengono
custoditi   i   medesimi  materiali  e  rifiuti  costituiscono  opere
destinate  alla  difesa  militare  non soggette alle autorizzazioni e
nulla osta previsti dalla parte quarta del presente decreto;
    n)  i  materiali  e  le infrastrutture non ricompresi nel decreto
ministeriale  di  cui  alla  lettera  m),  finche'  non e' emanato il
provvedimento  di  dichiarazione  di rifiuto ai sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica  5  giugno  1976,  n.  1076, recante il
regolamento  per  l'amministrazione e la contabilita' degli organismi
dell'esercito, della marina e dell'areonautica.
  2.  Resta  ferma  la  disciplina  di  cui  al  regolamento  (CE) n.
1774/2002  del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002,
recante  norme  sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale
non  destinate al consumo umano, che costituisce disciplina esaustiva
ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato.
 
          Note all'art. 185:
              - La  legge  14  agosto  1991, n. 281, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  30  agosto  1991, n. 203, reca: "Legge
          quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
          randagismo".
              - Il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  25 ottobre
          1999,  n.  471,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          dicembre  1999,  n.  293,  S.O., reca: "Regolamento recante
          criteri,  procedure  e modalita' per la messa in sicurezza,
          la  bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati,
          ai  sensi  dell'art.  17 del decreto legislativo 5 febbraio
          1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.".
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 5 giugno
          1976,  n.  1076,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  2
          settembre  1977,  n.  239,  S.O.,  reca:  "Approvazione del
          regolamento  per  l'amministrazione e le contabilita' degli
          organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.".