Art. 185.
                       Sorveglianza sanitaria

  1. La  sorveglianza  sanitaria  dei  lavoratori esposti agli agenti
fisici   viene   svolta   secondo   i   principi   generali   di  cui
all'articolo 41,   ed  e'  effettuata  dal  medico  competente  nelle
modalita'  e nei casi previsti ai rispettivi capi del presente titolo
sulla  base  dei risultati della valutazione del rischio che gli sono
trasmessi  dal  datore  di  lavoro  per  il  tramite  del servizio di
prevenzione e protezione.
  2.  Nel  caso  in  cui  la  sorveglianza  sanitaria  riveli  in  un
lavoratore   un'alterazione   apprezzabile   dello  stato  di  salute
correlata  ai  rischi  lavorativi  il medico competente ne informa il
lavoratore  e,  nel  rispetto del segreto professionale, il datore di
lavoro, che provvede a:
    a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
    b) sottoporre  a  revisione le misure predisposte per eliminare o
ridurre i rischi;
    c) tenere  conto del parere del medico competente nell'attuazione
delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.