Art. 186. (Art. 78 del Testo Unico) NORME DI SICUREZZA Due dei dispositivi di frenatura degli autoveicoli e dei filoveicoli possono essere conglobati in conformita' di quanto indicato nel punto 1) dell'art. 273. Ogni veicolo munito di un dispositivo di frenatura comportante un serbatoio di energia, deve essere provvisto, qualora una frenatura efficace non sia possibile senza l'intervento della energia accumulata, di un apparecchio segnalatore, ottico ed acustico per indicare l'insufficienza dell'energia disponibile; tale indicazione deve cominciare a funzionare quando la quantita' di energia di riserva e' scesa del 35% del valore di taratura minima. Nei dispositivi di frenatura dove l'intervento di una sorgente ausiliaria d'energia e' indispensabile per il funzionamento, occorre che l'efficacia del freno non scompaia completamente in caso di arresto del motore Nei dispositivi di frenatura comportanti una trasmissione Idraulica l'orificio di riempimento del serbatoio del liquido deve essere facilmente accessibile e, se non esiste un apparecchio segnalatore del livello, il livello del liquido deve essere facilmente ispezionabile a vista.