(Norme-art. 185)
                              Art. 185 
              (Assunzione delle prove nel procedimento 
                           di esecuzione) 
  1. Il giudice, nell'assumere le prove  a  norma  dell'articolo  666
comma 5 del codice, procede senza particolari  formalita'  anche  per
quanto concerne la citazione e l'esame dei testimoni e l'espletamento
della perizia.