Art. 186.
                   Cartella sanitaria e di rischio

  1. Nella  cartella  di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il
medico  competente  riporta  i dati della sorveglianza sanitaria, ivi
compresi  i  valori  di  esposizione  individuali, ove previsti negli
specifici  capi  del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro
per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.