(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 186)
                 Art. 186. (Art. 78 del Testo Unico) 
                     EFFICIENZE DELLA FRENATURA 

 
  L'efficienza  del  dispositivo  di  frenatura  di  servizio   degli
autoveicoli deve rispondere alle  condizioni  sotto  indicate  per  i
singoli casi: 
  1. Autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e
cose: 
    

                                   VxV
                          S   <= -----
                                   130


    

 
  Tale risultato deve essere  ottenuto  esercitando  sul  pedale  una
forza non superiore a 60 kg. 
  Per determinare l'efficienza della frenatura dopo il  riscaldamento
dei  freni,  il  veicolo  deve  essere  mantenuto  ad  una  velocita'
stabilizzata di 40 km/orari su un percorso in discesa della  pendenza
del 10% e della lunghezza di 1 km, utilizzando il cambio di velocita'
con  il  rapporto  meno  demoltiplicato.  Alla  fine   del   percorso
l'efficienza residua della frenatura  di  servizio  non  deve  essere
inferiore all'80% di quella indicata  nella  formula  precedente  ne'
inferiore al 75% di quella misurata con il freno a freddo. 
  2.   Autocarri,   autobus,   trattori   stradali,   trattori    per
autoarticolati ed  autoveicoli  per  uso  speciale  o  per  trasporti
specifici, aventi peso o peso complessivo a pieno carico  fino  a  35
q.li. 
  Prova per veicoli carichi: 
    

                                   VxV
                        S    <=  -----
                                   130




    

 
  Prova per i veicoli scarichi e per trattori stradali e trattori  di
autoarticolati (isolati): 
    

                                    VxV
                         S    <=  -----
                                    100



    

 
  Tali risultati debbono essere ottenuti esercitando sul peduale  una
forza non superiore a 90 kg. 
  Per determinare l'efficienza della frenatura dopo il  riscaldamento
dei  freni  il  veicolo  deve  essere  mantenuto  ad  una   velocita'
stabilizzata di 40 km/orari su percorso in discesa della pendenza del
10% e della lunghezza di  1  chilometro,  utilizzando  il  cambio  di
velocita' con il rapporto meno demoltiplicato: alla fine del percorso
l'efficienza residua della frenatura  di  servizio  non  deve  essere
inferiore all'80% di quella indicata nella  formula  precedente,  ne'
inferiore al 75% di quella misurata con il freno a freddo. 
  3.  Autocarri,  trattori  stradali,  trattori  per  autoarticolati,
autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, aventi peso o
peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li e non superiore a
120 q.li: 
    

                                       VxV
                       S  <=  0,15 + -----
                                       130



    

 
  Tale risultato deve essere  ottenuto  esercitando  sul  pedale  una
forza non superiore a 90 kg. 
  Per determinare l'efficienza della frenatura dopo il  riscaldamento
dei  freni,  il  veicolo  deve  essere  mantenuto  ad  una  velocita'
stabilizzata di 40 km/h su un percorso in discesa della pendenza  del
10% e della lunghezza di  2  chilometro,  utilizzando  il  cambio  di
velocita' con il rapporto meno demoltiplicato: alla fine del percorso
l'efficienza residua della frenatura  di  servizio  non  deve  essere
inferiore all'80% di quelle indicate nella  formula  precedente,  ne'
inferiore al 75% di quella misurata con il freno a freddo. 
  4.  Autocarri,  trattori  stradali,  trattori  per  autoarticolati,
autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, aventi peso o
peso complessivo a pieno carico superiore a 120 q.li: 
    

                                        VxV
                       S  <=  0,15 V + -----
                                        115



    

 
  Tale risultato deve essere  ottenuto  esercitando  sul  pedale  una
forza non superiore a 60 kg. 
  Per determinare l'efficienza della frenatura dopo il  riscaldamento
del freni, il veicolo deve poter essere mantenuto  ad  una  velocita'
stabilizzata di 30 ± 5 km/h su un percorso in discesa della  pendenza
del  6%  e  della  lunghezza  di  6  km.;  alla  fine  del   percorso
l'efficienza residua della frenatura  di  servizio  non  deve  essere
inferiore a quella prescritta dalla precedenta formula. 
  5. Autoveicoli per trasporto di persone, aventi,  sia  isolati  sia
combinato, peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali  e
fino a 50 quintali: 
    

                                        VxV
                      S  <=  0,15 V + -----
                                        130



    

 
  Tale risultato deve essere  ottenuto  esercitando  sul  pedale  una
forza non superiore a 90 kg. 
  Per determinare l'efficienza della frenatura dopo il  riscaldamento
dei  freni,  il  veicolo  deve  essere  mantenuto  ad  una  velocita'
stabilizzata di 40 km/orari su un percorso in discesa della  pendenza
del 10% della lunghezza di 1 km, utilizzando il cambio  di  velocita'
con  il  rapporto  meno  demoltiplicato,  alla  fine   del   percorso
l'efficienza residua della frenatura  di  servizio  non  deve  essere
inferiore all'80% di quella indicata nella  formula  precedentemente,
ne' inferiore al 75% di quella misurata con il freno a freddo. 
  6. Autoveicoli per trasporto di persone aventi,  sia  isolati,  sia
combinati, peso complessivo a pieno carico superiore a 50 q.li fino a
80 q.li: 
    

                                        VxV
                      S  <=  0,15 V + -----
                                        130



    

 
  Tale risultato deve essere  ottenuto  esercitando  sul  pedale  una
forza non superiore a 90 kg. 
  Per determinare l'efficienza della frenatura dopo il  riscaldamento
dei freni, il veicolo deve poter essere  mantenuto  a  una  velocita'
stabilizzata di 30 ± 5 km/h su un percorso in discesa della  pendenza
del  6%  e  della  lunghezza  di  6  km.;  alla  fine  del   percorso
l'efficienza residua della frenatura  di  servizio  non  deve  essere
inferiore al 75% di quella indicata nella formula precedente. 
  7. Autoveicoli per trasporto di persone, aventi, sia  isolati,  sia
combinati, peso complessivo a pieno carico superiore a 80 q.li e fino
120 q.li: 
    

                                        VxV
                        S  <=  0,115 + ----
                                        130



    

 
  Tale risultato deve essere  ottenuto  esercitando  sul  pedale  una
forza non superiore a 90 kg. 
  Per determinare l'efficienza della frenatura di  servizio  dopo  il
riscaldamento dei freni il veicolo deve poter essere mantenuto ad una
velocita' stabilizzata di 30 ± 5 km su un percorso in  discesa  della
pendenza del 6% e della lunghezza di 6 km.; alla  fine  del  percorso
l'efficienza residua della frenatura  di  servizio  non  deve  essere
inferiore a quella indicata nella formula precedente. 
  8. Autoveicoli per trasporto di persone, aventi  sia  isolati,  sia
combinati, peso complessivo a pieno carico superiore a 120 q.li: 
    

                                        VxV
                       S  <=  0,15 V + ----
                                        130



    

 
  Tale risultato deve essere  ottenuto  esercitando  sul  pedale  una
forza non superiore a 60 kg. 
  Per determinare efficienza della frenatura  dopo  il  riscaldamento
dei freni, il veicolo deve poter essere mantenuto  ad  una  velocita'
stabilizzata di 30 ± 5 km/h su un percorso in discesa della  pendenza
del  6%  e  della  lunghezza  di  6  km.;  alla  fine  del   percorso
l'efficienza residua della frenatura  di  servizio  non  deve  essere
inferiore a quella indicata nella formula precedente. 
  9. Autotreni, autoarticolati, autosnodati, destinati  al  trasporto
di  cose,  per  uso  speciale  o  per  trasporti  specifici  di  peso
complessivo a pieno carico inferiore o uguale a 120 quintali: 
    

                                        VxV
                      S  <=  0,18 V + -----
                                        115



    

 
  Tale risultato deve essere  ottenuto  esercitando  sul  pedale  una
forza non superiore a 60 kg. 
  Per determinare l'efficienza della frenatura dopo il  riscaldamento
dei freni, il veicolo deve poter essere mantenuto  ad  una  velocita'
stabilizzata di 40 km/h su un percorso in discesa della pendenza  del
10% e della lunghezza di un km, utilizzando il  cambio  di  velocita'
con  il  rapporto  meno  demoltiplicato  alla   fine   del   percorso
l'efficienza della frenetura di servizio non  deve  essere  inferiore
all'80% di quella indicata nella forla precedente, ne'  inferiore  al
75% di quella misurata, con il freno a freddo. 
  10. Autotreni, autoarticolati, autosnodati, destinati al  trasporto
di cose,  per  uso  speciale  o  per  trasporti  specifici,  di  peso
complessivo a pieno carico superiore a 120 quintali: 
    

                                        VxV
                      S  <=  0,18 V + -----
                                        115



    

 
  Tale risultato deve essere ottenuto esercitando su pedale una forza
non superiore a 60 kg. 
  Per determinare l'efficienza della frenatura dopo il  riscaldamento
dei freni, il complesso deve poter essere mantenuto ad una  velocita'
stabilizzata di 30 ± 5 km/h su un percorso in discesa della  pendenza
del  6%  e  della  lunghezza  di  6  km.;  alla  fine  del   percorso
l'efficienza della frenatura di servizio non deve essere inferiore al
75% di quella indicata nella formula precedente. 
  11.  I  requisiti  di  frenatura  per  le  diverse   categorie   di
filoveicoli debbono essere gli stessi prescritti per gli  autoveicoli
di categoria e peso corrispondenti. 
  Le prove per  determinare  l'efficienza  della  frenatura  dopo  il
riscaldamento dei freni non vanno effettuate  se  il  filoveicolo  e'
munito di frenatura elettrica dinamica.