Art. 186. Guida sotto l'influenza dell'alcool 1. E' vietato guidare in stato di ebrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche. 2. Chiunque guida in stato di ebrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. 3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. 4. In caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento. 5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento, l'interessato e' considerato in stato di ebrezza ai fini della applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. 6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 4, il conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni.