Art. 186 
 
 
                      (Privilegio sui crediti ) 
 
  1.  I  crediti  dei  soggetti  che  finanziano  o  rifinanziano,  a
qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di  obbligazioni  e
titoli similari, la realizzazione di lavori  pubblici,  di  opere  di
interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio
generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice  civile,
sui beni mobili, ivi inclusi i crediti, del  concessionario  e  delle
societa' di  progetto  che  siano  concessionarie  o  affidatarie  di
contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali,  ai
sensi dell'articolo 175, comma 1, lettera d). 
  2. Il privilegio, a  pena  di  nullita',  deve  risultare  da  atto
scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori
originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del
finanziamento o della linea di  credito,  nonche'  gli  elementi  che
costituiscono il finanziamento. 
  3. L'opponibilita' ai terzi del privilegio sui beni e'  subordinata
alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, comma 2,
del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio  risulta.  Della
costituzione del privilegio e'  dato  avviso  mediante  pubblicazione
nella  Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica  italiana;  dall'avviso
devono  risultare  gli  estremi  della  avvenuta   trascrizione.   La
trascrizione e la pubblicazione devono  essere  effettuate  presso  i
competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata. 
  4. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  1153  del  codice
civile, il privilegio puo' essere esercitato anche nei confronti  dei
terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto  dello
stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui
non sia possibile far valere il privilegio nei  confronti  del  terzo
acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo. 
 
          Note all'art. 186 
              - Gli articoli 2745 e seguenti  del  Codice  civile  in
          materia di privilegi sono contenuti nel Libro Sesto  (Della
          tutela dei  diritti),  Titolo  III  (Della  responsabilita'
          patrimoniale,   delle   cause   di   prelazione   e   della
          conservazione della garanzia  patrimoniale)  Capo  II  (Dei
          privilegi) dello stesso Codice. 
              - Si  riporta  l'articolo  1524,  comma  2  del  Codice
          civile: 
              "Art. 1524 (Opponibilita' della riserva  di  proprieta'
          nei confronti di terzi) 
              (Omissis) 
              Se la vendita ha per oggetto macchine e  il  prezzo  e'
          superiore a euro 15,49,  la  riserva  della  proprieta'  e'
          opponibile anche al terzo acquirente, purche' il  patto  di
          riservato  dominio  sia  trascritto  in  apposito  registro
          tenuto nella cancelleria del tribunale nella  giurisdizione
          del quale e' collocata la macchina,  e  questa,  quando  e'
          acquistata dal terzo, si trovi ancora  nel  luogo  dove  la
          trascrizione e' stata eseguita. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta l'articolo 1153 del Codice civile: 
              "Art. 1153 (Effetti dell'acquisto del possesso) 
              Colui al quale sono alienati beni mobili  da  parte  di
          chi non ne  e'  proprietario,  ne  acquista  la  proprieta'
          mediante il possesso, purche' sia in buona fede al  momento
          della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento
          della proprieta'. 
              La proprieta' si  acquista  libera  da  diritti  altrui
          sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi  e'  la
          buona fede dell'acquirente. 
              Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto,
          di uso e di pegno.".