Art. 186 
               (Guida sotto l'influenza dell'alcool). 
 
  1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza  dell'uso
di bevande alcoliche. 
  2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto  non
costituisca piu' grave reato: 
    a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da
€  544  a  €  2.174)),  qualora  sia  stato   accertato   un   valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore
a 0,8 grammi  per  litro  (g/l).  All'accertamento  della  violazione
consegue la  sanzione  amministrativa  accessoria  della  sospensione
della patente di guida da tre a sei mesi; (114) (124) (133) ((145)) 
    b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a  sei
mesi, qualora sia stato accertato  un  valore  corrispondente  ad  un
tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore  a  1,5  grammi  per
litro (g/l). All'accertamento del reato  consegue  in  ogni  caso  la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da sei mesi ad un anno; 
    c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro  6.000,  l'arresto  da  sei
mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente
ad un tasso alcolemico  superiore  a  1,5  grammi  per  litro  (g/l).
All'accertamento  del  reato  consegue  in  ogni  caso  la   sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato,
la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. La
patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del  capo  II,  sezione
II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con  la  sentenza
di condanna ovvero di applicazione  della  pena  su  richiesta  delle
parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale  della
pena, e' sempre disposta la confisca del  veicolo  con  il  quale  e'
stato commesso il reato, salvo che il  veicolo  stesso  appartenga  a
persona estranea al reato. Ai fini  del  sequestro  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 224-ter. (97) 
  2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca  un  incidente
stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente  articolo  e  al
comma 3 dell'articolo 186-bis sono  raddoppiate  ed  e'  disposto  il
fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il
veicolo appartenga a persona estranea all'illecito.  Qualora  per  il
conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato  un
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a  1,5  grammi
per litro (g/1), fatto salvo  quanto  previsto  dal  quinto  e  sesto
periodo della lettera c)  del  comma  2  del  presente  articolo,  la
patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II,
del  titolo  VI.  E'  fatta  salva  in   ogni   caso   l'applicazione
dell'articolo 222. 
  2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo
e' il tribunale in composizione monocratica. 
  2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di  cui
ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di  applicazione  della
pena su richiesta delle parti. 
  2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai  sensi  del
comma 2, il veicolo,  qualora  non  possa  essere  guidato  da  altra
persona idonea, puo' essere fatto trasportare fino al luogo  indicato
dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa  e  lasciato  in
consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie
per la custodia. Le spese  per  il  recupero  ed  il  trasporto  sono
interamente a carico del trasgressore. 
  2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 e' aumentata da  un  terzo
alla meta' quando il reato e' commesso dopo le ore 22 e  prima  delle
ore 7. 
  2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti  con  l'aggravante
di cui al comma 2-sexies non possono essere  ritenute  equivalenti  o
prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla
quantita'  della  stessa  risultante  dall'aumento  conseguente  alla
predetta aggravante. 
  2-octies. Una quota pari al venti per cento  dell'ammenda  irrogata
con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente  l'aggravante
di cui al comma 2-sexies e' destinata ad alimentare il  Fondo  contro
l'incidentalita' notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge
3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla  legge  2
ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni. 
  3. Al fine di acquisire elementi utili per  motivare  l'obbligo  di
sottoposizione agli accertamenti di cui al comma  4,  gli  organi  di
Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi  1  e  2,  secondo  le
direttive fornite dal  Ministero  dell'interno,  nel  rispetto  della
riservatezza personale e senza pregiudizio per  l'integrita'  fisica,
possono sottoporre  i  conducenti  ad  accertamenti  qualitativi  non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 
  4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato
esito positivo, in ogni  caso  d'incidente  ovvero  quando  si  abbia
altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si  trovi
in  stato  di  alterazione   psicofisica   derivante   dall'influenza
dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui  all'articolo  12,
commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il piu'  vicino  ufficio  o
comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti
e procedure determinati dal regolamento. 
  5. Per i conducenti coinvolti in incidenti  stradali  e  sottoposti
alle  cure  mediche,  l'accertamento  del  tasso  alcoolemico   viene
effettuato, su richiesta degli organi  di  Polizia  stradale  di  cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture  sanitarie  di
base o di quelle accreditate o comunque a tali  fini  equiparate.  Le
strutture sanitarie rilasciano agli organi  di  Polizia  stradale  la
relativa  certificazione,  estesa   alla   prognosi   delle   lesioni
accertate, assicurando il rispetto della  riservatezza  dei  dati  in
base alle vigenti disposizioni di legge. Copia  della  certificazione
di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a
cura dell'organo di polizia che ha proceduto  agli  accertamenti,  al
prefetto del  luogo  della  commessa  violazione  per  gli  eventuali
provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni  del  comma
5-bis dell'articolo 187. 
  6. Qualora dall'accertamento di cui ai  commi  4  o  5  risulti  un
valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5  grammi
per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai
fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. 
  7. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato,  in  caso  di
rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente  e'
punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per  il
reato  di  cui  al  periodo  che   precede   comporta   la   sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della  patente  di  guida
per un periodo da sei mesi a due anni e della  confisca  del  veicolo
con le stesse modalita' e procedure previste dal comma 2, lettera c),
salvo che il veicolo appartenga a persona estranea  alla  violazione.
Con l'ordinanza  con  la  quale  e'  disposta  la  sospensione  della
patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a  visita
medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto  e'  commesso
da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per  il  medesimo
reato, e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della
revoca della patente di guida ai sensi del capo I,  sezione  II,  del
titolo VI. 
  8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della
patente ai sensi dei commi 2 e  2-bis,  il  prefetto  ordina  che  il
conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo  119,
comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il
conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto
puo' disporre, in via cautelare,  la  sospensione  della  patente  di
guida fino all'esito della visita medica. 
  9. Qualora dall'accertamento di cui ai  commi  4  e  5  risulti  un
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a  1,5  grammi
per litro, ferma restando l'applicazione delle  sanzioni  di  cui  ai
commi  2  e  2-bis,  il  prefetto,  in  via  cautelare,  dispone   la
sospensione della patente fino all'esito della visita medica  di  cui
al comma 8. 
  9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis  del  presente
articolo, la pena detentiva  e  pecuniaria  puo'  essere  sostituita,
anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione  da
parte dell'imputato, con quella del lavoro di  pubblica  utilita'  di
cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000,  n.  274,
secondo le modalita' ivi previste e consistente nella prestazione  di
un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere,
in via prioritaria,  nel  campo  della  sicurezza  e  dell'educazione
stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o  presso
enti o organizzazioni di assistenza  sociale  e  di  volontariato,  o
presso i centri  specializzati  di  lotta  alle  dipendenze.  Con  il
decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale
di esecuzione penale ovvero gli organi di  cui  all'articolo  59  del
decreto  legislativo  n.  274  del  2000  di  verificare  l'effettivo
svolgimento del lavoro di  pubblica  utilita'.  In  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il
lavoro di pubblica utilita' ha una  durata  corrispondente  a  quella
della sanzione detentiva irrogata  e  della  conversione  della  pena
pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di  pubblica
utilita'. In caso di svolgimento  positivo  del  lavoro  di  pubblica
utilita', il giudice fissa una nuova udienza e  dichiara  estinto  il
reato,  dispone  la  riduzione  alla  meta'  della   sanzione   della
sospensione  della  patente  e  revoca  la   confisca   del   veicolo
sequestrato. La decisione e' ricorribile in  cassazione.  Il  ricorso
non sospende l'esecuzione a meno che il  giudice  che  ha  emesso  la
decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi
connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', il giudice
che procede o il giudice dell'esecuzione, a  richiesta  del  pubblico
ministero o di ufficio, con le formalita' di cui all'articolo 666 del
codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita'  e
delle circostanze della violazione,  dispone  la  revoca  della  pena
sostitutiva con ripristino di  quella  sostituita  e  della  sanzione
amministrativa della sospensione della patente e della  confisca.  Il
lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non  piu'  di
una volta. 
                                                                 (82) 
 
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AGGIORNAMENTO (82) 
  Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con  modificazioni  dalla
L. 2 ottobre 2007, n. 160, ha disposto (con l'art.  6-bis,  comma  2)
che chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore  7,  viola  l'articolo
186 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni, e' punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di
euro 200, che vengono  destinati  al  Fondo  contro  l'incidentalita'
notturna. 
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AGGIORNAMENTO (97) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 26 maggio-4 giugno  2010,  n.
196  (in   G.U   1a   s.s.   09.06.2010,   n.   23)   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale, limitatamente alle parole «ai sensi
dell'articolo 240, secondo comma, del codice  penale»,  dell'articolo
186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285 (Nuovo codice della strada), come modificato dell'art.  4,  comma
1, lettera b), del  decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92  (Misure
urgenti  in  materia  di   sicurezza   pubblica),   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio  2008,  n.
125". 
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AGGIORNAMENTO (114) 
  Il Decreto 19  dicembre  2012  (in  G.U.  31/12/2012,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  2)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013. 
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AGGIORNAMENTO (124) 
  Il Decreto 16  dicembre  2014  (in  G.U.  31/12/2012,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  2)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015. 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  Il Decreto 20  dicembre  2016  (in  G.U.  30/12/2016,  n.  304)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  1)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017. 
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AGGIORNAMENTO (145) 
  Il Decreto 27  dicembre  2018  (in  G.U.  29/12/2018,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 3, comma  1)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.