(CODICE CIVILE-art. 1861)
                             Art. 1861. 
 
                             (Nozione). 
 
  Col contratto di rendita perpetua una parte conferisce all'altra il
diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una  somma
di danaro o di una certa quantita' di  altre  cose  fungibili,  quale
corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della cessione di  un
capitale. 
 
  La rendita  perpetua  puo'  essere  costituita  anche  quale  onere
dell'alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di
un capitale.