Art. 1861. (Nozione). Col contratto di rendita perpetua una parte conferisce all'altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di danaro o di una certa quantita' di altre cose fungibili, quale corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della cessione di un capitale. La rendita perpetua puo' essere costituita anche quale onere dell'alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un capitale.