ART. 187
           (divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)

   1. E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di
cui  all'Allegato  G  alla  parte  quarta del presente decreto ovvero
rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
   2.  In  deroga  al  divieto  di cui al comma 1, la miscelazione di
rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali
puo'  essere  autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209, 210 e 211
qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 178, comma
2,  e al fine di rendere piu' sicuro il recupero e lo smaltimento dei
rifiuti.
   3.  Fatta  salva  l'applicazione  delle  sanzioni specifiche ed in
particolare  di  quelle  di  cui  all'articolo 256, comma 5, chiunque
viola  il  divieto  di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie
spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente
ed  economicamente  possibile  e  per soddisfare le condizioni di cui
all'articolo 178, comma 2.